COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 DEL 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ HESPERIA NERETO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27.03.12 INFLITTA AL CALCIATORE RASICCI RICCARDO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / ATLETICO NEPEZZANO, DISPUTATA IL 27.11.11 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (C.U. n°22 del 12.01.2012 – DELEGAZIONE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 DEL 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ HESPERIA NERETO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27.03.12 INFLITTA AL CALCIATORE RASICCI RICCARDO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / ATLETICO NEPEZZANO, DISPUTATA IL 27.11.11 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (C.U. n°22 del 12.01.2012 – DELEGAZIONE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la Società Hesperia Nereto ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il Rasicci “attaccato” verbalmente l’arbitro dandogli anche degli strattoni a seguito dell’espulsione di un suo compagno di squadra. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione chiedendone la riduzione in quanto il Rasicci si era limitato ad impedire all’arbitro di estrarre il cartellino rosso nei confronti del compagno di squadra senza alcuno intento violento. Tale richiesta veniva ribadita in sede di audizione. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e come tale merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiale che il giovane calciatore aveva strattonato il direttore di gara subito dopo l’espulsione decretata in danno di un compagno di squadra dello stesso ma certamente per impedire l’estrazione del cartellino rosso e non per porre in essere un comportamento violento nei confronti dello stesso direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Rasicci Riccardo fino al 15.02.2012 disponendo accreditarsi la relativa tassa ove addebitarsi
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it