F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA ANGELA ROSIE PEREZ (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902), E DELLA SOCIETÀ MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 ▪ (nota N°. 3644/99 pf11-12/GR/mg del 2.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012
(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA ANGELA ROSIE PEREZ (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902), E DELLA SOCIETÀ MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 ▪ (nota N°. 3644/99 pf11-12/GR/mg del 2.12.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno della Sig.ra Perez, nonché del non luogo a provvedere per la Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, essendo stato disposto dalla Figc, in data 23 novembre 2011, il provvedimento di revoca dell’affiliazione, osserva quanto segue: Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere,il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e 8 commi 9 e 15 CGS., in relazione al art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, per avere omesso di eseguire il pagamento della somma di € 10.800,00 in favore del Sig. D’Ambrosio Danilo, nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione, della decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti che sanciva siffatto obbligo e, la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS. vigente, per la condotta ascritta al proprio rappresentante Legale circostanze addebitate alla dirigente, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato che non è stato effettuato il previsto pagamento, nei termini normativamente fissati. In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) alla Sig.ra Perez Angela Rosie. Dispone il non luogo a provvedere nei confronti della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, in quanto non più soggetto dell’Ordinamento federale.
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