• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di:
LIRANGI Franco, Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 99; CONDEMI Giovanni, Collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, che ha svolto attività nell’interesse della stessa Società:
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione all’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere insieme tentato di convincere illecitamente, senza esito, il presidente SPOLITU Gino Domenico ed il Dirigente MANDALARI Santo dell’US PRAIA ad accettare la proposta di combinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese del 26.2.2011 con il risultato in favore della Luzzese e per le proposte, senza esito, dello stesso tenore avanzate telefonicamente dal CONDEMI Giovanni al calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA e dal LIRANGI Franco al calciatore FORTE Andrea dell’US PRAIA;
PETRUZZELLI Domenico, Arbitro fuori dai quadri, con incarico di Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli art. 7, commi 1 e 2, e art. 10, comma 1, del C.G.S. per avere tentato illecitamente di convincere, senza esito, a mezzo telefono, il calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA a determinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese, con il risultato in favore della Luzzese e per avere dichiarato di svolgere l’attività di segnalare, solitamente, all’Agenzia A.M. Sportiva di Brescia i giovani calciatori dei vari vivai delle Società pugliesi più talentuosi; SPOLITU Gino Domenico, Presidente dell’U.S. PRAIA; MANDALARI Santo, Dirigente dell’U.S. PRAIA; AMETRANO Angelo, Calciatore dell’U.S. PRAIA; FORTE Andrea, Calciatore dell’U.S. PRAIA; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti del’art 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7 del C.G.S. per non avere denunciato senza indugio alla Procura Federale della F.I.G.C. il tentativo di illecito proposto , senza esito, rispettivamente dal CONDEMI Giovanni, dal LIRANGI Franco e dal PETRUZZELLI Domenico; Società ASD LUZZESE CALCIO 99 per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte al proprio Presidente LIRANGI Franco e collaboratore CONDEMI Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. nonché delle stesse violazioni ascritte a questi ultimi due responsabili, per l’illecito da essi messo in essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S.; Società US PRAIA per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte ai proprio Presidente SPOLITU Gino Domenico ed ai tesserati MANDALARI Santo, AMETRANO Angelo e FORTE Andrea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di:
LIRANGI Franco, Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 99; CONDEMI Giovanni, Collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, che ha svolto attività nell’interesse della stessa Società:
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione all’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere insieme tentato di convincere illecitamente, senza esito, il presidente SPOLITU Gino Domenico ed il Dirigente MANDALARI Santo dell’US PRAIA ad accettare la proposta di combinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese del 26.2.2011 con il risultato in favore della Luzzese e per le proposte, senza esito, dello stesso tenore avanzate telefonicamente dal CONDEMI Giovanni al calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA e dal LIRANGI Franco al calciatore FORTE Andrea dell’US PRAIA;
PETRUZZELLI Domenico, Arbitro fuori dai quadri, con incarico di Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli art. 7, commi 1 e 2, e art. 10, comma 1, del C.G.S. per avere tentato illecitamente di convincere, senza esito, a mezzo telefono, il calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA a determinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese, con il risultato in favore della Luzzese e per avere dichiarato di svolgere l’attività di segnalare, solitamente, all’Agenzia A.M. Sportiva di Brescia i giovani calciatori dei vari vivai delle Società pugliesi più talentuosi; SPOLITU Gino Domenico, Presidente dell’U.S. PRAIA; MANDALARI Santo, Dirigente dell’U.S. PRAIA; AMETRANO Angelo, Calciatore dell’U.S. PRAIA; FORTE Andrea, Calciatore dell’U.S. PRAIA; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti del’art 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7 del C.G.S. per non avere denunciato senza indugio alla Procura Federale della F.I.G.C. il tentativo di illecito proposto , senza esito, rispettivamente dal CONDEMI Giovanni, dal LIRANGI Franco e dal PETRUZZELLI Domenico; Società ASD LUZZESE CALCIO 99 per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte al proprio Presidente LIRANGI Franco e collaboratore CONDEMI Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. nonché delle stesse violazioni ascritte a questi ultimi due responsabili, per l’illecito da essi messo in essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S.; Società US PRAIA per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte ai proprio Presidente SPOLITU Gino Domenico ed ai tesserati MANDALARI Santo, AMETRANO Angelo e FORTE Andrea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore federale,
esaminate le copie di due articoli di stampa apparsi il 27.02.2011 sulla Gazzetta del Sud dal titolo “La Luzzese non si presenta - il
Praia tentativo di corruzione” e sul Quotidiano dal titolo “ SPOLITU accusa la Luzzese di corruzione", trasmessi dal Comitato
Regionale Calabria alla Procura Federale, per quanto di competenza, da cui si evince che il pomeriggio del 26.02.2011 (allorquando
si doveva svolgere la gara del Campionato di Promozione Calabria Praia – Luzzese, non disputata per la mancata presentazione
della squadra ospite, che con il ricorso rigettato dal G. S. T. invocava la causa di forza maggiore per la caduta di neve che aveva
reso intransitabile le strade), il Presidente della Società U.S. PRAIA, SPOLITU Gino Domenico, nel corso di una conferenza stampa,
da lui indetta, riferiva che a seguito di numerose telefonate ricevute da un noto “procuratore sportivo” calabrese, il giorno precedente,
si era incontrato con lo stesso, accompagnato da due dirigenti della LUZZESE CALCIO 99, in un bar di Praia a Mare; gli stessi gli
chiedevano di concordare il risultato della gara del giorno successivo, per concedere alla squadra della Luzzese i tre punti in palio, in
cambio del pagamento di qualsiasi cifra; lo SPOLITU aveva risposto con un “no”. Alla conferenza stampa aveva presenziato anche il
suo dirigente MANDALARI Santo.
Subito dopo l’incontro con i predetti aveva contattato tutti i dirigenti della sua società ed i calciatori della sua squadra che stavano
effettuando al campo sportivo l’allenamento di rifinitura, mettendoli a conoscenza della proposta ricevuta dai predetti tre personaggi;
alcuni suoi calciatori gli riferivano che erano stati contattati telefonicamente per realizzare la stessa “combine”;
considerato che nel corso degli accertamenti disposti dalla Procura Federale, il Presidente SPOLITU ha confermato il contenuto
della sua intervista rilasciata alla stampa, ed, a specifiche domande rivoltegli, ha chiarito che all’incontro, avvenuto nel Bar Regina
Cafè di Praia a Mare, era presente il Presidente della Società LUZZESE CALCIO 99, signor LIRANGI Franco, il suo Segretario, di
cui non conosceva il nome, ed il signor CONDEMI Giovanni, mediatore di compravendita di calciatori di Gioia Tauro (RC), il quale
con varie telefonate aveva organizzato l’incontro, ed era presente anche il suo dirigente MANDALARI Santo. Sia il LIRANGI che il
CONDEMI gli proposero di “accomodare” la gara del giorno dopo, Praia-Luzzese, in favore della squadra ospite, dietro pagamento di
una somma da quantificare, avvertendo che qualora avessero rifiutato di aderire alla loro proposta si sarebbero rivolti direttamente ai
calciatori del Praia per concludere la “combine”, cosa che effettivamente facevano, come era possibile riscontrare dalla dichiarazione
rilasciatagli dal calciatore del Praia, AMETRANO Angelo; di tale incontro informava subito sia la dirigenza della Società che tutti i
propri calciatori;
considerato che alla specifica domanda di riferire se, dopo la proposta di “combine” ricevuta, avesse informato gli Organi Federali, il
Presidente SPOLITU non ha risposto in modo chiaro, limitandosi ad affermare di avere messo al corrente dei fatti avvenuti il venerdì
ed il sabato (25-26.02.2011), relativamente alla gara che si sarebbe dovuta disputare quel sabato, il Presidente del C.R. Calabria,
Dott. Mirarchi Saverio; ed all’invito di essere più preciso nella formulazione della risposta, il Presidente SPOLITU ha risposto
testualmente “A questa domanda non intendo rispondere, rifacendomi comunque alla mia risposta precedente”;
rilevato che, al termine dell’audizione, lo SPOLITU ha esibito la copia della dichiarazione sottoscritta dal calciatore AMETRANO
Angelo, attestante che questi era stato contattato telefonicamente dal CONDEMI Giovanni, il quale, affermando di essere emissario
del Presidente LIRANGI Franco dell’ASD LUZZESE CALCIO 99, gli aveva chiesto di accomodare con la sua prestazione il risultato
della predetta gara in favore della Luzzese e di avere informato di tale telefonata il proprio Presidente ed i suoi compagni di squadra,
apprendendo che anche qualche altro suo compagno era stato contattato per lo stesso motivo;
rilevato che con apposita dichiarazione sottoscritta, il Presidente del Comitato Regionale Calabria ha escluso nel modo più assoluto
che lo SPOLITU gli avesse fatto cenno nel corso di telefonate o con altri mezzi della proposta di illecito ricevuta del Presidente
dell’ASD LUZZESE CALCIO 99, ma aveva appreso dai giornali il contenuto della conferenza stampa tenuta dallo stesso SPOLITU,
per cui aveva informato subito la Procura Federale della FIGC, trasmettendo i ritagli dei giornali stessi;
considerato che il dirigente dell’U.S. PRAIA, signor MANDALARI Santo, presente all’incontro avvenuto con i dirigenti della LUZZESE
CALCIO 99, nel corso della audizione ha confermato il contenuto delle dichiarazioni rese dal Presidente SPOLITU, chiarendo che il
Presidente LIRANGI Franco ed il proprio segretario avevano chiesto di vincere la gara del giorno dopo, dichiarandosi disposti a
corrispondere all’US PRAIA una somma di denaro, senza quantificare l’importo ed in particolare la proposta di “aggiustare la gara” la
espresse il CONDEMI con l’assenso dei due dirigenti della LUZZESE CALCIO 99; anche lui aveva fatto presente di non essere
assolutamente disposto ad accettare la proposta stessa, in contrasto con i principi di lealtà sportiva; infine, gli risultava che il
calciatore AMETRANO Angelo era stato contattato dal CONDEMI che gli aveva proposto di aggiustare il risultato della gara in
esame in favore della Luzzese;
considerato che sia il Presidente LIRANGI Franco che il dirigente D’Andrea Pino, assiduo accompagnatore dello stesso Presidente,
entrambi appartenenti alla stessa società ASD LUZZESE CALCIO 99, hanno negato di essersi portati, in compagnia di CONDEMI
Giovanni, il 25.02.2011, nel Bar Regina Cafè di Praia a Mare, per incontrarsi con il Presidente dell’US PRAIA; signor SPOLITU,
prima della gara Praia-Luzzese, che si sarebbe dovuta disputare il giorno dopo a Praia a Mare e di non conoscere il signor
CONDEMI Giovanni;
considerato che, nel corso dell’audizione, il calciatore dell’U.S.PRAIA, AMETRANO Angelo, ha dichiarato che:
• tre anni prima, il CONDEMI Giovanni gli aveva telefonato per proporgli, senza alcun esito, il suo trasferimento dalla Società
CANELLI CALCIO ad una società della Sicilia o della Calabria;
• il mattino del 26.02.2011, il CODEMI gli telefonò proponendogli di “accomodare” la gara che si sarebbe dovuta disputare
quel pomeriggio, Praia-Luzzese, in favore della squadra ospite, informandolo che il giorno precedente, unitamente al Presidente
della LUZZESE, LIRANGI Franco, si era incontrato in un Bar di Praia a Mare con il Presidente SPOLITU ed il Dirigente MANDALARI
per tentare di combinare il risultato della stessa gara in favore della Luzzese, che aspirava a vincere il campionato, invitandolo a
convincere anche i suoi compagni di squadra a partecipare alla “combine”, e che gli stessi, se avessero aderito a tale proposta
avrebbero percepito una quota di una somma di denaro da erogare; al termine del colloquio egli rispondeva testualmente al
CONDEMI: “non ho mai accettato proposte del genere nel corso della mia carriera, e, pertanto, lei non si doveva permettere di
avanzare tali discorsi”;
• all’inizio della settimana antecedente la gara in esame, gli telefonava il signor PETRUZZELLI Mimmo, ex arbitro, e
consigliere di calciatori dilettanti, dicendogli che il CONDEMI lo aveva pregato di telefonargli per proporgli di combinare il risultato
della gara Praia – Luzzese, in favore della Luzzese e che se avesse accettato la proposta avrebbe percepito una somma in danaro,
allo stesso in modo adirato rispondeva che né da lui né da altri avrebbe mai e poi mai accettato simili proposte di “combine”;
• nel pomeriggio del giorno 25.02.2011, il presidente SPOLITU ed il Dirigente MANDALARI si erano portati al campo
sportivo, ove la squadra del Praia stava effettuando l’allenamento di rifinitura, e gli stessi avevano messo al corrente i calciatori ed
altri dirigenti presenti che poco prima si erano incontrati nel locale Bar Regina Cafè con il Presidente della LUZZESE CALCIO 99,
LIRANGI e con il CONDEMI, che gli avevano proposto di combinare in loro favore il risultato della gara del giorno dopo, con
l’impegno di erogare una somma in danaro;
• in tale circostanza, informava il Presidente SPOLITU della “combine” propostagli telefonicamente dal PETRUZZELLI
Mimmo e successivamente metteva al corrente lo stesso Presidente SPOLITU della telefonata dello stesso tenore ricevuta il sabato
mattina dal CONDEMI Giovanni;
• la domenica mattina, 27.02.2011, leggeva sui giornali della conferenza stampa rilasciata dallo SPOLITU, in cui si
affermava, tra l’altro, che questi aveva informato della proposta di illecito sia gli Organi Federali che l’Autorità Giudiziaria e per tale
motivo egli si era astenuto dall’informare la Procura Federale delle proposte di illecito avanzategli dal PETRUZZELLI e dal
CONDEMI; ma soprattutto perché aveva ricevuto assicurazione dal Presidente SPOLITU che avrebbe provveduto lui ad informare la
FIGC;
• infine, il CONDEMI, alle ore 12,45 circa del sabato, lo informava telefonicamente che la gara non si sarebbe disputata per
la intransitabilità delle strade e si sarebbe fatto vivo nell’ipotesi del recupero della stessa partita per riproporgli l’illecito: AMETRANO
pregava lo stesso di non telefonargli più;
• apprendeva dal suo collega di squadra FORTE Andrea che anche lui era stato contattato dal Presidente LIRANGI Franco
che gli aveva proposto l’analogo illecito;
considerato che il calciatore FORTE Andrea dell’U.S.PRAIA ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata il giorno 25.02.2011 dal
Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 99, LIRANGI Franco il quale lo pregava di non impegnarsi contro la sua squadra in
occasione della gara del giorno dopo Praia-Luzzese e di rivolgere la stessa proposta ai suoi compagni di squadra perché per la sua
società era molto importante la vittoria della gara, per avere maggiori possibilità di vincere il campionato e salire nella categoria di
Eccellenza; il LIRANGI non gli prometteva somme in denaro ma soltanto un regalo in caso di vittoria della sua squadra; al Lirangi
faceva presente di non poter accettare simili proposte e che non avrebbe accennato alcunché ai suoi compagni di squadra; il
LIRANGI gli telefonava anche la mattina di sabato 26.02.2011, ma accortosi della provenienza della telefonata non rispondeva; il
pomeriggio del 25.02.2011, il Presidente SPOLITU ed il Dirigente MANDALARI mettevano al corrente la squadra di aver ricevuto la
visita nel Bar Regina Cafè di Praia a Mare dal Presidente LIRANGI e dal CONDEMI Giovanni, i quali avevano insistentemente
proposto un illecito finalizzato a far vincere la Luzzese il giorno successivo, ma essi avevano assolutamente rifiutato tale proposta; la
stessa sera del 25-02-2011 informava lo SPOLITU della telefonata ricevuta dal LiRANGI Franco; riteneva che il suo Presidente
avesse poi informato gli Organi Federali del tenore della telefonata ricevuta dal LIRANGI;
considerato che PETRUZZELLI Domenico, Arbitro fuori dai quadri della Sezione AIA di Barletta, con incarico di Osservatore
Arbitrale, ha dichiarato:
• di svolgere solitamente anche l’attività di osservatore dei giovani calciatori dei vivai delle Società della Puglia, segnalando i
ragazzi di maggiore talento all’Agenzia Sportiva A.M. Sport di Brescia;
• di non conoscere di persona il CONDEMI Giovanni, anche se questi nel periodo invernale decorso gli aveva telefonato
chiedendogli se conosceva qualche giocatore dell’US PRAIA e rispondeva allo stesso di conoscere il calciatore AMETRANO Angelo;
• che, dopo qualche giorno, il Condemi gli aveva telefonato chiedendogli se poteva avvicinare il calciatore AMETRANO
perché la domenica successiva il Praia doveva disputare una importante gara di Campionato; allo stesso aveva risposto dicendo che
poteva metterlo in contatto con l’AMETRANO, sempre che questi ne fosse consenziente; pertanto aveva telefonato ad AMETRANO
e, senza fare il nome del CONDEMI, gli aveva riferito che una persona gli voleva parlare e voleva il suo numero di telefonino,
l’AMETRANO aveva risposto di no;
• che non era vero che il CONDEMI gli aveva detto di voler contattare AMETRANO per chiedergli se era disposto ad
“addomesticare” in favore della Luzzese la gara contro il Praia e né sapeva che la Luzzese dovesse disputare la gara contro il Praia;
rilevato che il signor CONDEMI Giovanni è stato tesserato FIGC, quale Allenatore di calcio, fino alla stagione sportiva 1995-1996, ed
attualmente è ritenuto nell’ambiente calcistico “mediatore e procuratore di calciatori dilettanti”, più volte contattato telefonicamente
dalla Procura Federale al fine di poterlo ascoltare, ha sempre rimandato l’incontro, senza concedere l’opportunità della sua
audizione;
ritenuto che il CONDEMI Giovanni ha svolto attività nell’interesse della società ASD LUZZESE CALCIO 99, (finalizzata all’illecito),
quindi era soggetto tenuto all’ osservanza delle Norme Statutarie e Federali, ai sensi dell’ art. 1, comma 5, del C.G.S.;
ritenuto che l’iniziativa messa in essere, venerdì 25.02.2011 nel Bar Regina Cafè di Praia a Mare, dal presidente dell’ASD LUZZESE
CALCIO 99, LIRANGI Franco e del suo collaboratore societario CONDEMI Giovanni, al fine di tentare di convincere, senza esito, il
Presidente SPOLITU Gino Domenico ed il Dirigente MANDALARI Santo dell’US PRAIA, previo pagamento di denaro da quantificare,
ad alterare illecitamente lo svolgimento ed il risultato della gara in favore della squadra della Luzzese, in occasione della gara del
Campionato di Promozione Praia – Luzzese, e che la telefonata effettuata il mattino del 26.02.2011, dal CONDEMI Giovanni al
calciatore AMETRANO Angelo e quella ricevuta del calciatore FORTE Andrea da parte del LIRANGI Franco, sempre nel tentativo di
portare a termine illecitamente il risultato a favore della Luzzese della stessa partita, integrino a carico dei predetti LIRANGI e
CONDEMI la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva,
in relazione all’art. 7, commi 1 e 2, dello stesso C.G.S. facendo derivare, a titolo diretto ed oggettivo, la responsabilità a carico della
Società ASD LUZZESE CALCIO 99, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S;
ritenuto che la società ASD LUZZESE CALCIO 99, oltre a rispondere delle violazioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., sia
responsabile delle stesse violazioni commesse dal Presidente LIRANGI Franco e dal suo collaboratore, che ha agito nell’ interesse
della stessa Società, CONDEMI Giovanni, ai sensi dell’ art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S.;
ritenuto che il contenuto della telefonata effettuata dall’ Arbitro – fuori dai quadri - della Sezione AIA di Barletta, signor
PETRUZZELLI Domenico, al calciatore AMETRANO Angelo nel tentativo di convincerlo, senza esito, a portare a termine
illecitamente con la collaborazione dei suoi compagni di squadra la gara Praia – Luzzese in favore della squadra della Luzzese e le
ammissioni rese in sede di audizione circa l’attività che questi solitamente svolge nel segnalare all’Agenzia A.M. Sport di Brescia i
giovani calciatori di maggiore talento dei vivai delle varie società pugliesi da lui visionati, integrino a suo carico la violazione dei
principi di lealtà corretta e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 7, commi 1 e 2, e dell’art. 10,
comma 1 del C.G.G.;
ritenuto che i comportamenti omissivi del Presidente SPOLITU Gino Domenico e del Dirigente MANDALARI Santo dell’ US PRAIA
nel non aver denunciato senza indugio alla Procura Federale del F.I.G.C. il tentativo di illecito messo in essere dal Presidente
dell’ASD LUZZESE CALCIO 99 LIRANGI Franco e dal collaboratore della stessa Società CONDEMI Giovanni, integrino a loro carico
la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7, dello
stesso C.G.S., facendo derivare, a titolo diretto e oggettivo, la responsabilità a carico della Società US PRAIA, ai sensi dell’art. 4,
commi 1 e 2, del C.G.S.;
ritenuto che i comportamenti omissivi dei due calciatori dell’US PRAIA, AMETRANO Angelo e FORTE Andrea, per non aver
denunciato - senza indugio alla Procura Federale della FIGC - le proposte di illecito ricevute per telefono, rispettivamente dal
CONDEMI Giovanni e dal PETRUZZELLI Domenico nonché dal LIRANGI Franco, anche se sensibilmente attenuati, sia per aver
messo a conoscenza delle telefonate ricevute il Presidente SPOLITU, nella convinzione che questi informasse gli Organi Federali, e
sia per la collaborazione offerta con spontaneità, nel corso degli accertamenti, alla Procura Federale, integrino a loro carico la
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7, dello
stesso C.G.S., facendo derivare, a titolo diretto e oggettivo, la responsabilità a carico della Società US PRAIA, ai sensi dell’art. 4,
commi 1 e 2, del C.G.S..
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE.
Visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
HANNO DEFERITO
alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
1. il Presidente dell’ ASD LUZZESE CALCIO 99, signor LIRANGI Franco;
2. il Collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, signor CONDEMI Giovanni, che ha svolto attività nell’interesse
della stessa Società;
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi
1 e 5, del C.G.S. in relazione all’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere insieme tentato di convincere illecitamente,
senza esito, il presidente SPOLITU Gino Domenico ed il Dirigente MANDALARI Santo dell’US PRAIA e dal LIRANGI
Franco al calciatore FORTE Andrea dell’US PRAIA;
3. l’Arbitro fuori dai quadri, con incarico di Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta, signor PETRUZZELLI
Domenico per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 7, commi 1 e 2, e 10, comma 1, del C.G.S. per avere tentato
illecitamente di convincere, senza esito, a mezzo telefono, il calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA a determinare
lo svolgimento della gara Praia – Luzzese, con il risultato in favore della Luzzese e per avere dichiarato di svolgere l’attività
di segnalare, solitamente, all’Agenzia A.M. Sportiva di Brescia i giovani calciatori dei vari vivai delle società pugliesi più
talentuosi;
4. il Presidente dell’U.S. PRAIA, signor SPOLITU Gino Domenico;
5. il Dirigente dell’U.S. PRAIA, signor MANDALARI Santo;
6. il calciatore dell’U.S. PRAIA, signor AMETRANO Angelo;
7. il calciatore dell’U.S. PRAIA, signor FORTE Andrea,
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 1 del
C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7 del C.G.S. per non avere denunciato senza indugi alla Procura Federale della
F.I.G.C. il tentativo di illecito proposto rispettivamente, senza esito, dal CONDEMI Giovanni, dal LIRANGI Franco e dal
PETRUZZELLI Domenico;
8 la Società ASD LUZZESE CALCIO 99 per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte al proprio
Presidente LIRANGI Franco e collaboratore CONDEMI Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.
nonché delle stesse violazioni ascritte a questi ultimi due responsabili, per l’illecito da essi posto in essere, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S.;
9 la Società US PRAIA per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte ai proprio Presidente SPOLITU
Gino Domenico e tesserati MANDALARI Santo, AMETRANO Angelo e FORTE Andrea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4,
commi 1 e 2 del C.G.S.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 16 gennaio 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.
Giuseppe Mascianà e, per i deferiti:
- l’avvocato Alfonso Guaragna per la società U.S Praia, per Spolitu Gino Domenico e Mandalari Santo; questi ultimi
entrambi presenti;
- l’avvocato Fabio Gardi per la società ASD Luzzese 99 e per il Presidente Lirangi Franco anch’egli presente;
- Condemi Giovanni.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento e ripercorso tutti gli avvenimenti che ne hanno dato luogo; ha,
quindi, in chiusura di intervento, formulato le seguenti richieste sanzonatorie:
Nei confronti di:
• LIRANGI Franco, Presidente dell’ ASD LUZZESE CALCIO 99, l’inibizione per tre anni;
• CONDEMI Giovanni, collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, l’inibizione per tre anni;
• PETRUZZELLI Domenico, Arbitro fuori dai quadri, con incarico di Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta,
l’inibizione per due anni;
• SPOLITU Gino Domenico, Presidente dell’U.S. PRAIA, l’inibizione per quattro mesi;
• MANDALARI Santo, Dirigente dell’U.S. PRAIA, l’inibizione per due mesi;
• AMETRANO Angelo, calciatore dell’U.S. PRAIA, la squalifica per una giornata;
• FORTE Andrea, calciatore dell’U.S. PRAIA, la squalifica per una giornata;
• Società ASD LUZZESE CALCIO 99, la retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato in corso;
• Società US PRAIA, l’ammenda di € 500,00.
Hanno quindi preso la parola:
- l’Avvocato Fabio Gardi, per Lirangi ed la Luzzese, ha chiesto il proscioglimento per le parti che rappresenta ed assiste ed
in via assolutamente subordinata l’applicazione di pene assolutamente miti. Ciò sul presupposto che la vicenda al vaglio della
Commissione Disciplinare muove da una ricostruzione assolutamente di parte, generatasi, tra l’altro, in maniera informale ed
anomala da un articolo di stampa. Ha denunciato come il quadro probatorio sia assolutamente carente basandosi fondamentalmente
su alcune presunte telefonate, e si è soffermato sul fondamentale rilievo che inquadra e cataloga i fatti come elementi che al più
possono perfezionare un mero tentativo, come tale non integrante alcun illecito disciplinare contemplato nel Codice di Giustizia
Sportiva.
- Il signor Condemi Giovanni ha dichiarato di essere assolutamente estraneo ai fatti che gli vengono contestati, ha
continuato affermando di non conoscere il Presidente Lirangi, di non essere collaboratore della Luzzese, di non aver mai partecipato
ad incontri con i soggetti deferiti né di averli mai contattati telefonicamente o in altro modo. Ha poi precisato di non essersi rifiutato di
incontrare i rappresentanti della Procura Federale ma solo di aver loro manifestato alcune difficoltà nel presenziare agli incontri. Ha
inteso da ultimo puntualizzare che per convinzioni morali non ha ma posto in essere comportamenti non conformi ai principi generali
dettati dal C.G.S.
- il Presidente dell’ASD Luzzese Lirangi nel premettere di aver improntato la sua ventennale attività sportiva ai principi di
lealtà e correttezza e di aver sempre accettato il risultato conseguito sul campo, ha inteso puntualizzare che la gara in esame non
era decisiva per le sorti del campionato, alla conclusione del quale mancavano otto gare, per cui non aveva senso combinarne
l’esito.
- l’Avvocato Alfonso Guaragna, per la il Praia, Spolitu e Mandalari, ha chiesto il proscioglimento degli assistiti dall’addebito di
omessa denuncia, nella convinzione che ogni obbligo di comunicazione di fatti a qualsiasi titolo rilevanti per la giustizia sportiva è
stato adempiuto dagli stessi con modalità assolutamente idonee (comunicazione al Presidente del Comitato Regionale Calabria ed
al Giudice Sportivo investito della decisione sulla mancata disputa della gara di cui si discute. A tal proposito ha prodotto le
controdeduzioni presentate dal Praia nel relativo reclamo presentato dalla Luzzese).
- Il Presidente del Praia Spolitu, nel confermare ogni elemento emerso per sua iniziativa, ha ribadito le tesi illustrate
dall’avvocato Guaragna, chiedendo il proscioglimento per sé e per la sua società.
- Il dirigente del Praia Mandalari ha puntualizzato che il Presidente Spolitu ha telefonato al Presidente del Comitato
Regionale Calabria, denunziando il tentativo di illecito, in sua presenza; per cui ha affermato che ogni obbligo di denuncia prescritto
è stato adempiuto.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Commissione che nel caso in questione vengano contestati comportamenti palesemente incompatibili con i principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva.
Si tratta, in particolare, di fatti di intrinseca ed oggettiva gravità, che mortificano i principi a cui la competizione agonistica è ispirata.
Non rileva pertanto alcuna valutazione in merito alle motivazioni che li hanno ispirati (importanza della gara stessa ai fini della vittoria
del campionato) ma è sufficiente raggiungere la ragionevole prova che gli stessi si siano verificati per giustificare la comminazione di
adeguate sanzioni punitive.
Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura Federale relativamente alle audizioni dei tesserati) e dalle risultanze del
dibattimento (sostanziale conferma dei fatti da parte dei denuncianti) emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate
ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara, in violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, e dei principi di lealtà, correttezza e
probità sanciti dall’art. 1 CGS.
In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalla certezza raggiunta da questa Commissione che quanto affermato dallo Spolitu, dal
Mandalari e dall’Ametrano, in merito ai tentativi posti in essere da tesserati e “mediatori” della Luzzese per alterare il risultato della
gara Praia – Luzzese del 26.2.2011, corrisponda al vero.
Difatti le circostanze tutte, evidenziate nella proposta del deferimento, sono sufficienti a provarlo, atteso che la prova di un fatto,
specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può discendere logicamente in presenza di elementi di fatto e consequenziali
deduzioni argomentative, gli uni soccorrenti le altre in quanto perfettamente incardinati tra loro in modo tale da far risultare i singoli
elementi perfetti tasselli di un quadro più complessivo che si delinea perfezionato per coerenza e non contraddittorietà.
Per tali ragioni non merita pregio la tesi difensiva secondo la quale la ricostruzione dei fatti sia di parte e non sorretta da idoneo
impianto probatorio poiché non si comprende perché le testimonianze/denunce siano tutte prive di fondamento benché le stesse non
evidenzino incongruenze e contraddizioni nella ricostruzione.
In particolare colpisce la perfetta, coincidente e coerente ricostruzione, seppur proveniente dalle testimonianze di molteplici soggetti,
dell’iter logico e cronologico che voleva portare al perfezionamento dell’illecito.
Si pianifica prima un incontro tra i Presidenti (e le testimonianze ci permettono di ricostruire il giorno, i soggetti presenti ed il luogo,
specificato addirittura nel nome dell’esercizio commerciale - Bar Regina Cafè di Praia a Mare - in cui si è svolto) quindi, preso atto
dell’esito negativo dello stesso, i successivi, diremmo necessari e consequenziali, comportamenti (le telefonate ai calciatori del
Praia) per raggiungere l’illecito intento. Di converso non apportano contributi alla citata tesi difensiva le dichiarazioni dei soggetti
deferiti per l’illecito che si limitano a negare i fatti senza offrire elementi che possano confutare in alcun modo l’organicità della
ricostruzione. E le argomentazioni a discolpa non appaiono degne di accoglimento neanche nelle deduzioni relative all’insussistenza
della violazione per non punibilità del tentativo. Infatti, la violazione contestata al presidente Lirangi, quella di cui all’art. 7 C.G.S., è
integrata già al momento del solo tentativo. Difatti l’ipotesi delineata dal predetto art. 7 C.G.S. configura un illecito in ordine al quale
non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati,
essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Recita, infatti, la norma: «Il compimento, con qualsiasi
mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un
vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». Si tratta, dunque, di illecito c.d. formale, per il cui perfezionarsi non occorre un
conseguente evento in senso naturalistico.
Un’ipotesi, in altri termini, di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata, che si realizza (rectius: consuma)
anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento
della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
Quanto alla eccezione sollevata dal Condemi che, dopo aver professato l’assoluta estraneità ai fatti, assume di non essere tesserato
e di non essere formalmente legato alla società Luzzese, si rileva che il dovere di rispettare le norme della FIGC grava in via di
principio sui“tecnici” (ruolo cui appartiene il Condemi), indipendentemente dal loro tesseramento, a norma di quanto previsto dall’art.
1, comma 1, CGS, che riguarda tutti i soggetti che abbiano una posizione “comunque rilevante per l’ordinamento federale”, quale è
quella dei tecnici che, pur non avendo vincoli con alcuna società, siano iscritti negli albi, elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico;
oltretutto, il diritto positivo e, in particolare, l’art. 18, comma 3, del regolamento del Settore tecnico dispone che i tecnici, anche se
sospesi temporaneamente dall’albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo status di tecnico, mentre l’art. 35, comma 1, dello
stesso regolamento afferma che i tecnici inquadrati nell’albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le
norme federali; si aggiunga che, nel caso specifico, risulta che chi ha sollevato l’eccezione è tuttora iscritto nel ruolo dei tecnici
federali.
Tutte le parti deferite per la commissione dell’illecito vanno pertanto sanzionate. Il Petruzzelli deve, inoltre, rispondere anche – ai
sensi dell’art. 10 comma 1 C.G.S. - della contestazione di svolgere l’attività di segnalare all’Agenzia A.M. Sportiva di Brescia i
giovani calciatori dei vari vivai delle società pugliesi più talentuosi, per come dallo stesso ammesso.
All’affermazione di responsabilità di Franco Lirangi, Presidente della Luzzese, consegue quella diretta della stessa predetta società
ex art. 7, comma 3, e 4, comma 1, C.G.S., pacificamente operando gli ordinari principi in tema di rappresentanza e di organi
rappresentativi.
Nei confronti dei deferiti citati la Commissione ritiene le sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale del tutto congrue, in
relazione alla gravità degli addebiti accertati a carico del presidente Lirangi, del Condemi e del Petruzzelli, che hanno avuto tutti un
ruolo determinante nella vicenda. Ugualmente congrua appare quella della retrocessione all’ultimo posto nella classifica del
campionato di competenza, della corrente stagione sportiva per la Luzzese.
In merito agli addebiti di omessa denuncia per il Presidente del Praia Spolitu del suo segretario Mandalari ed calciatori Ametrano e
Forte la Commissione intende rimarcare come l’odierno procedimento nasca da una denuncia, seppur informalmente sporta, dallo
Spolitu stesso. Come anche puntualizzato dal Sostituto Procuratore Federale, l’addebito potrebbe catalogarsi come omessa/ritardata
denuncia.
Il Presidente Spolitu seppur non investendo senza indugio la Procura Federale, per come prescritto dal Codice di Giustiza Sportiva,
ha comunque attivato, con la Conferenza stampa del 26 febbraio, un’azione che prontamente recepita, implementata e
“istituzionalizzata” con formale denuncia dal Presidente del Comitato Regionale Calabria, ha permesso il perseguimento degli
obiettivi di giustizia sportiva. Per tale ragione, nella determinazione della pena da comminare allo Spolitu appare opportuno
ponderarsi congruamente il peso dell’attenuante, a maggior ragione se la vicenda viene contestualizzata nel clima “omertoso” che
spesso permea i rapporti tra i tesserati e che, al contrario, nel caso di specie, è stato sconfitto.
Non ritiene, al contrario, meritevoli di sanzione, e li proscioglie pertanto da ogni addebito, il dirigente Mandalari, ed i calciatori Forte e
Ametrano che oltre ad aver agito ispirandosi appieno, “nella sostanza”, a quei principi il cui ristabilimento questa procedimento
persegue – rifiutando la proposta di combine ed agendo inoltre per il disvelamento del tentativo truffaldino – hanno ritenuto, oltre
ogni ragionevole dubbio, che il proprio Presidente si fosse attivato in loro vece.
La Commissione Territoriale Disciplinare
IRROGA
• a LIRANGI Franco, Presidente dell’ ASD Luzzese Calcio 99 l’inibizione per TRE (3) anni e quindi fino al 31 GENNAIO 2015;
• a CONDEMI Giovanni, l’inibizione per TRE (3) anni e quindi fino al 31GENNAIO 2015;
• a PETRUZZELLI Domenico, Arbitro fuori dai quadri, con incarico di Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta,
l’inibizione per DUE (2) anni e quindi fino al 31 GENNAIO 2014;
• alla Società ASD LUZZESE CALCIO 99, la retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato in corso 2011/2012;
• a SPOLITU Gino Domenico, Presidente dell’U.S. PRAIA, l’inibizione per due mesi e quindi fino al 22 NOVEMBRE 2012 (già
inibito fino al 22 SETTEMBRE 2012);
• alla Società US PRAIA l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
PROSCIOGLIE
• MANDALARI Santo, Dirigente dell’U.S. PRAIA;
• AMETRANO Angelo, calciatore dell’U.S. PRAIA;
• FORTE Andrea, calciatore dell’U.S. PRAIA.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di:
LIRANGI Franco, Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 99; CONDEMI Giovanni, Collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, che ha svolto attività nell’interesse della stessa Società:
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione all’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere insieme tentato di convincere illecitamente, senza esito, il presidente SPOLITU Gino Domenico ed il Dirigente MANDALARI Santo dell’US PRAIA ad accettare la proposta di combinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese del 26.2.2011 con il risultato in favore della Luzzese e per le proposte, senza esito, dello stesso tenore avanzate telefonicamente dal CONDEMI Giovanni al calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA e dal LIRANGI Franco al calciatore FORTE Andrea dell’US PRAIA;
PETRUZZELLI Domenico, Arbitro fuori dai quadri, con incarico di Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli art. 7, commi 1 e 2, e art. 10, comma 1, del C.G.S. per avere tentato illecitamente di convincere, senza esito, a mezzo telefono, il calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA a determinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese, con il risultato in favore della Luzzese e per avere dichiarato di svolgere l’attività di segnalare, solitamente, all’Agenzia A.M. Sportiva di Brescia i giovani calciatori dei vari vivai delle Società pugliesi più talentuosi; SPOLITU Gino Domenico, Presidente dell’U.S. PRAIA; MANDALARI Santo, Dirigente dell’U.S. PRAIA; AMETRANO Angelo, Calciatore dell’U.S. PRAIA; FORTE Andrea, Calciatore dell’U.S. PRAIA; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti del’art 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7 del C.G.S. per non avere denunciato senza indugio alla Procura Federale della F.I.G.C. il tentativo di illecito proposto , senza esito, rispettivamente dal CONDEMI Giovanni, dal LIRANGI Franco e dal PETRUZZELLI Domenico; Società ASD LUZZESE CALCIO 99 per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte al proprio Presidente LIRANGI Franco e collaboratore CONDEMI Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. nonché delle stesse violazioni ascritte a questi ultimi due responsabili, per l’illecito da essi messo in essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S.; Società US PRAIA per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte ai proprio Presidente SPOLITU Gino Domenico ed ai tesserati MANDALARI Santo, AMETRANO Angelo e FORTE Andrea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.."