COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di 3 punti in classifica e ammenda di € 60,00 – Gara Carrao – Petronà del 4.12.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di 3 punti in classifica e ammenda di € 60,00 - Gara Carrao – Petronà del
4.12.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVATO
che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de quo per la seduta del 20/2/2012;
P.Q.M.
rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 20 FEBBRAIO 2012.
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