COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.68 del Sig.ROSSI Simone (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 10/2/2012). RECLAMO n.69 del Sig.COZZA Francesco (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 29/2/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.68 del Sig.ROSSI Simone (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 10/2/2012). RECLAMO n.69 del Sig.COZZA Francesco (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 29/2/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; disposta preliminarmente la riunione dei due ricorsi, per ragioni di connessione oggettiva; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, non essendo le argomentazioni esposte nel reclamo del sig. Rossi Simone, Presidente della società A.S. Belsito, e del sig. Cozza Francesco, dirigente della medesima società, tali da poter inficiare la ricostruzione offerta dal direttore di gara in referto, che costituisce fonte di prova privilegiata; rilevato che le sanzioni inflitte dal primo giudice ai due tesserati sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi le tasse.
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