COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 59. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA SANSEVERINESE 1928 I REAL POSEIDON DEL 15.01.2012 – ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 59. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA SANSEVERINESE 1928 I REAL POSEIDON DEL 15.01.2012 – ECCELLENZA. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sanseverinese 1928, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Somma Angelo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del referto arbitrale, nonché del reclamo proposto, si evince che il nominato calciatore ha assunto un atteggiamento certamente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, che comunque appare sanzionato con commisurazione per eccesso dal Giudice di prime cure. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che la squalifica a carico del nominato calciatore debba essere ridotta a due giornate di gara, al fine di un’equa proporzionalità rispetto all’effettiva entità della sua infrazione nella circostanza. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso proposto alla società Sanseverinese 1928, riducendo a due giornate la squalifica a carico del calciatore Somma Angelo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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