COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 59. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA SANSEVERINESE 1928 I REAL POSEIDON DEL 15.01.2012 – ECCELLENZA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
59. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA SANSEVERINESE 1928 I
REAL POSEIDON DEL 15.01.2012 – ECCELLENZA.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sanseverinese 1928, avverso la
sanzione della squalifica a carico del calciatore Somma Angelo, rileva la parziale fondatezza
dell’atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del referto arbitrale, nonché del reclamo
proposto, si evince che il nominato calciatore ha assunto un atteggiamento certamente irriguardoso
nei confronti dell’arbitro, che comunque appare sanzionato con commisurazione per eccesso dal
Giudice di prime cure. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che la squalifica a carico del nominato
calciatore debba essere ridotta a due giornate di gara, al fine di un’equa proporzionalità rispetto
all’effettiva entità della sua infrazione nella circostanza. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso proposto alla società Sanseverinese 1928, riducendo a
due giornate la squalifica a carico del calciatore Somma Angelo; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
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