COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 02.02/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 38 – Procura Federale – Deferimento dei signori Carlo Viglietti, all’epoca dei fatti presidente dell’A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919, Romolo Marzi e Gian Luigi Rossetti, all’epoca dei fatti rispettivamente tesserati per le società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919 e Sport Club Molassana Boero 1918, per violazione dell’art. 1/1 CGS. Deferimento della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919 per responsabilità diretta e oggettiva e la società Sport Club Molassana Boero 1918 per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 02.02/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 38 - Procura Federale - Deferimento dei signori Carlo Viglietti, all'epoca dei fatti presidente dell'A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919, Romolo Marzi e Gian Luigi Rossetti, all'epoca dei fatti rispettivamente tesserati per le società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919 e Sport Club Molassana Boero 1918, per violazione dell'art. 1/1 CGS. Deferimento della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919 per responsabilità diretta e oggettiva e la società Sport Club Molassana Boero 1918 per responsabilità oggettiva. Con atto del 22.11.2011, la Procura Federale, a seguito di notizia d’indagini apparsa sulla stampa locale e acquisita dalla Polizia Tributaria, col consenso dell’autorità giudiziaria, la documentazione relativa a presunte attività illecitamente svolte dai tre tesserati in epigrafe in violazione di norme della legislazione ordinaria, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 8 comma 2 CGS: Carlo Viglietti, all’epoca dei fatti presidente della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919, per aver emesso, a fronte di fittizi contratti di sponsorizzazione stipulati con alcune società, fatture non veridiche, in quanto da riferirsi a prestazioni di sponsorizzazione non effettuate e per aver ricevuto assegni bancari dalle società sponsorizzanti, in formale esecuzione dei citati contratti fittizi di sponsorizzazione, recanti importi molti più elevati rispetto alle somme riportate nelle fatture emesse dall’A.D.F.S. Sestrese Calcio, ciò al fine di permettere alla propria società calcistica di incassare le somme e restituire una parte di quanto incassato, in contanti, alle società sponsorizzanti; Gian Luigi Rossetti, consigliere pro tempore della società Sport Club Molassana Boero 1918 e Romolo Marzi, vice presidente pro tempore della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919, il primo per aver ricevuto assegni dalla società A.C., nell’anno 2009, in relazione a fittizi contratti di sponsorizzazione in favore della società Sport Club Molassana Boero 1918 che rilasciava, a propria volta, fatture non veridiche e per aver inoltre restituito in contanti parte delle somme originariamente pagate dalla società con assegni a fronte di fatture da riferirsi a operazioni in tutto o in parte inesistenti, al fine di permettere al signor Romolo Marzi, di creare un fondo occulto usato per pagamenti presumibilmente illeciti. Con lo stesso atto sono state deferite la società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919 per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS e la società Sport Club Molassana Boero 1918 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Per la descrizione particolareggiata dei fatti si rimanda a quanto riassunto dalla Procura nell’atto di deferimento. Alla odierna riunione sono comparsi: Carlo Viglietti, all’epoca dei fatti presidente della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919; Romolo Marzi, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919; Sebastiano Sciortino, attuale Presidente della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919. E’ intervenuto l’avv. Lamberto Ferrara, in rappresentanza della società Sport Club Molassana Boero 1918 e del dirigente del sodalizio Gian Luigi Rossetti. Nessuna delle parti deferite, pur avendo estratto copia della documentazione allegata al deferimento, si è avvalsa della facoltà di depositare, nei termini assegnati dalle norme, memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini che nel suo intervento ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti con le seguenti richieste sanzionatorie: Carlo Viglietti: Inibizione temporanea per anni quattro; Romolo Marzi: inibizione temporanea per anni tre; Gian Luigi Rossetti: inibizione temporanea per anni tre; A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919: ammenda di € 40000 e diffida; Sport Club Molassana Boero 1918: ammenda € 20000. Ciascuno dei deferiti ha esposto in giudizio le proprie versioni dei fatti. In particolare, l’avv. Lamberto Ferrara ha precisato che gli addebiti in capo al signor Gian Luigi Rossetti, non possono essere riferiti a sponsorizzazioni, ma esclusivamente alla posa di cartellonistica nell’area del campo di gioco della società Molassana Boero 1918, pertanto contesta l’entità delle pene richieste della Procura Federale. Nel suo intervento il signor Sebastiano Sciortino eccepisce come l’irrogazione di un’ammenda nella misura richiesta dall’accusa, oltre essere ingiusta perché riferita a fatti compiuti dalla precedente dirigenza, provocherebbe danni irreparabili all’A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919, società appena tornata ad una sana gestione dopo aver ripianato i debiti pregressi. La Commissione Disciplinare, letto ed esaminato il voluminoso fascicolo allegato all’atto di deferimento, non può che convenire con quanto sostenuto dall’accusa in merito alle violazioni da parte dei tre soggetti deferiti di quei principi di lealtà, correttezza e probità messi a capo dell’ordinamento federale dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. Nel loro insieme i comportamenti ascritti al Viglietti, al Marzi e al Rossetti, giudicati sotto il profilo della normativa sportiva, appaiono molto gravi e meritano adeguate sanzioni graduate però in relazione ai fatti che singolarmente li coinvolgono. In tema di responsabilità diretta e oggettiva le richieste della Procura Federale sono eccessive e l’entità dell’ammenda, anche se diretta a punire comportamenti di assoluta gravità, appare al di fuori dei parametri applicati nell’ambito dell’attività di calcio regionale svolta dalle due società. Per quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene eque le seguenti sanzioni: 1. Carlo Viglietti – inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni quattro (art. 19 punto 1 lett. h CGS); 2. Romolo Marzi – inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni tre (art. 19 punto 1 lett. h CGS); 3. Gian Luigi Rossetti – inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni uno (art. 19 punto 1 lett. h CGS); 4. A.D. F.S. Sestrese Calcio 1919, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS: ammenda di € 18000 (diciottomila); 5. Sport Club Molassana Boero 1918, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS: ammenda € 5000 (cinquemila).
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