• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 02/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento del Procuratore Federale – datato 23 settembre 2011 – a carico di:
– CERATI Gianfranco Presidente della AS LIMBIATE CALCIO all’epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS, in relazione al tesseramento apocrifo con vincolo pluriennale del calciatore Loris Beltramelli depositato presso il Comitato di Monza in data 23.4.2009 anche privo della sua sottoscrizione in qualità di legale rappresentante della società sportiva;
– NASTO Ciro, Segretario della AS LIMBIATE CALCIO all’epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
– GRASSI Marco Dirigente della AS LIMBIATE CALCIO all’epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
– MANARA Francesco Dirigente della AS LIMBIATE CALCIO all’epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
– la società ASD CALCIO SENAGHESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi I° e II° del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ed al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 02/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento del Procuratore Federale - datato 23 settembre 2011 - a carico di:
- CERATI Gianfranco Presidente della AS LIMBIATE CALCIO all'epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS, in relazione al tesseramento apocrifo con vincolo pluriennale del calciatore Loris Beltramelli depositato presso il Comitato di Monza in data 23.4.2009 anche privo della sua sottoscrizione in qualità di legale rappresentante della società sportiva;
- NASTO Ciro, Segretario della AS LIMBIATE CALCIO all'epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
- GRASSI Marco Dirigente della AS LIMBIATE CALCIO all'epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
- MANARA Francesco Dirigente della AS LIMBIATE CALCIO all'epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
- la società ASD CALCIO SENAGHESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi I° e II° del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ed al proprio Presidente.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL , esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con i sig.ri MANARA Francesco, GRASSI Marco preso atto che non è comparso il sig. Nasto Ciro nonostante l'atto di convocazione sia stato regolarmente inviato allo stesso, a mezzo lettera raccomandata, il quale però non lo ha ritirato, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di dichiarare la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni contestate con l'atto di deferimento e di comminare le seguenti sanzioni per NASTO Ciro mesi 5 di inibizione; per GRASSI Marco e MANARA Francesco mesi 3 di inibizione; per CERATI Gianfranco mesi 4 di inibizione; per la società ASD CALCIO SENAGHESE, Euro 400,00 di ammenda; che i deferiti hanno chiesto di essere assolti OSSERVA
il comportamento addebitato risulta pienamente provato dalla documentazione in atti ed in parte anche ammesso dai deferiti che non si sono presentanti a rendere le dichiarazioni in sede di indagine nonostante la regolare convocazione della procura federale contravvenendo al disposto dell'Art. 1 CGS.
Le sanzioni richieste dal rappresentante della procura in ordine alle violazioni di cui all'atto di deferimento, devono essere ritenute accoglibili stante la gravità dei comportamenti posti in essere dai deferiti in ordine al tesseramento del calciatore Loris Beltramelli.
Tanto premesso e ritenuto,
COMMINA
al sig. NASTO Ciro mesi 5 di inibizione;
al sig. GRASSI Marco ed al sig. MANARA Francesco mesi 3 di inibizione;
al sig. CERATI Gianfranco mesi 4 di inibizione;
alla società ASD CALCIO SENAGHESE, Euro 400,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 02/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento del Procuratore Federale – datato 23 settembre 2011 – a carico di:
– CERATI Gianfranco Presidente della AS LIMBIATE CALCIO all’epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS, in relazione al tesseramento apocrifo con vincolo pluriennale del calciatore Loris Beltramelli depositato presso il Comitato di Monza in data 23.4.2009 anche privo della sua sottoscrizione in qualità di legale rappresentante della società sportiva;
– NASTO Ciro, Segretario della AS LIMBIATE CALCIO all’epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
– GRASSI Marco Dirigente della AS LIMBIATE CALCIO all’epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
– MANARA Francesco Dirigente della AS LIMBIATE CALCIO all’epoca dei fatti per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10 comma II° CGS in relazione al tesseramento apocrifo del calciatore Loris Beltramelli;
– la società ASD CALCIO SENAGHESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi I° e II° del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ed al proprio Presidente."