COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DI SASSANO SILVANO, CAIAZZO ANTONIO E DELLA SOCIETÀ FIVE CAMPOBASSO (EX PROMO SERVICE CAMPOBASSO) (VIOLAZIONE ART 1, COMMA 1, C.G.S. PER I TESSERATI; ART. 4, COMMA 2, E ART. 5, COMMA 2, C.G.S. PER LA SOCIETÀ)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DI SASSANO SILVANO, CAIAZZO ANTONIO E DELLA SOCIETÀ FIVE CAMPOBASSO (EX PROMO SERVICE CAMPOBASSO) (VIOLAZIONE ART 1, COMMA 1, C.G.S. PER I TESSERATI; ART. 4, COMMA 2, E ART. 5, COMMA 2, C.G.S. PER LA SOCIETÀ) La Commissione Disciplinare, letti gli atti inviati in data 14 novembre 2011 dalla Procura Federale nei quali risulta il deferimento di SASSANO Silvano, all'epoca dei fatti Allenatore della A.S.D. Five Campobasso già A.S.D. Promoservice Cimauno, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 5, comma 1, del medesimo Codice per aver rivolto, attraverso il rilascio di espressioni sul social network della società, ripetute pubbliche e gravi offese, gratuite ed infondate, alla reputazione del direttore di gara nonché della classe arbitrale; di CAIAZZO Antonio, all'epoca dei fatti Calciatore Capitano della suddetta società, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 5, comma 1, del medesimo Codice per aver rivolto, attraverso il rilascio di espressioni sul social network della società, ripetute pubbliche e gravi offese, gratuite ed infondate, alla reputazione del direttore di gara nonché della classe arbitrale; e della società A.S.D. FIVE CAMPOBASSO già Promoservice Cimauno per violazione degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dai suoi tesserati sigg. Sassano Silvano e Caiazzo Antonio, osserva quanto segue. Sono risultati presenti l'Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale e l'Avv. Gilberto Griguoli per delega dei deferiti. Prima dell'inizio della trattazione vengono depositati accordi ex art. 23 C.G.S. tra la Procura Federale ed i deferiti Sassano Silvano e Caiazzo Antonio riportanti le sanzioni concordate della squalifica per giorni dieci per il primo e della squalifica per giorni quindici per il secondo. L'Avv. Griguoli ha richiesto rinvio per la trattazione del deferimento a carico della società A.S.D. Five Campobasso per farsi rilasciare delega a concordare anche per la stessa la sanzione ex art. 23 del richiamato Codice. La Procura Federale non si è opposta alla richiesta. Questa C.D. ritenute congrue le sanzioni concordate e fondato il motivo di rinvio, DISPONE Muccini Luca (Real Gildone) Pistilli Gennaro (Reds) Bracone Alessio (Sancta Juxta Palata) Colonna Nicola (Sancta Juxta Palata) Testa Santino (Real Gildone) Passarelli Elio (Real Gildone) Garocchio Santo (Reds) Nugnes Massimiliano (Reds) Di Meo Marco (Rufrae Presenzano) applicarsi al tecnico SASSANO Silvano la sanzione della squalifica per giorni 10 ed al calciatore CAIAZZO Antonio la sanzione della squalifica per giorni 15, con contestuale chiusura del procedimento a carico dei medesimi. Dispone, inoltre, rinviarsi a data da destinarsi la trattazione del deferimento della società A.S.D. Five Campobasso.
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