COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. BITETTO – A.S.D. LEVANTE BARI del 15 Gennaio 2012 (Reclamo dell’A.S.D. LEVANTE BARI del 21.01.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Bari, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 27 del 19.01.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARA: A.S.D. BITETTO – A.S.D. LEVANTE BARI del 15 Gennaio 2012 (Reclamo dell’A.S.D.
LEVANTE BARI del 21.01.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la
Delegazione Provinciale di Bari, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 27
del 19.01.2012).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
Rilevato che allo stato degli atti, attesa l’urgenza, possono essere decise le posizioni del calciatore
Milella Vitantonio e del dirigente Albergo Leonardo;
Considerato che il comportamento del primo tesserato (Milella) si è risolto in proteste verbali di
natura minatoria, senza passare alle vie di fatto, e che tale condotta antisportiva può essere
sanzionata con sole due giornate di squalifica;
Ritenuto, altresì, che il ricorso è inammissibile relativamente alla posizione del secondo tesserato
(Albergo) per effetto di quanto previsto dall’art. 45, co. 3, lett. b) del C.G.S. (in ogni caso la
sanzione sarebbe da ritenersi congrua rispetto alla natura ed entità dell’illecito commesso, come
puntualmente accertato in prime cure);
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale, parzialmente pronunciando,
DELIBERA
1) ridursi a due giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Milella Vitantonio;
2) confermarsi l’inibizione sino al 19.2.2012 a carico del dirigente Albergo Leonardo;
3) riservare al seguito ogni decisione sugli altri capi della domanda e sulle spese.
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