COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 2 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BARDIA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 12 01.2012. Gara Bardia / Su Gologone dell’8.01.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 2 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BARDIA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 12 01.2012. Gara Bardia / Su Gologone dell’8.01.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Bardia ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Seddone Mauro è stato squalificato fino al 12 gennaio 2017 con l’ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. in considerazione della particolare gravità dei fatti, come previsto dall’art.19, 3 comma, C.G.S.. La sanzione è motivata dalla grave condotta posta in essere dal calciatore, che avrebbe ingiuriato minacciato e colpito l’arbitro con una testata per poi colpirlo successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, con due violentissimi pugni che lo raggiungevano alla guancia sinistra, all’orecchio ed alla guancia destra, provocandogli dei dolori fortissimi, senso di stordimento e nausea. La ricorrente nei motivi dell’atto di impugnazione richiede la riduzione della squalifica perché il loro calciatore si sarebbe reso responsabile di una sola tentata aggressione. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, al fine di meglio capire quanto accaduto disponeva la convocazione del direttore di gara e della società ricorrente. Nel corso dell’odierna audizione l’arbitro, nel confermare quanto già da lui scritto nel proprio referto, descriveva i fatti con grande precisione ed assoluta obiettività. Egli precisava di avere ricevuto dapprima un colpo di testa che gli provocava uno stordimento seppure lo stesso non fosse stato particolarmente violento. Ribadiva altresì di essere stato colpito al viso da due pugni, che lo attingevano rispettivamente sulla guancia sinistra e su quella destra, che gli avevano provocato un ulteriore sbandamento ma di non essere caduto per terra siccome sorretto da altri giocatori nel frattempo intervenuti. Dal racconto del direttore di gara si desume una condotta del calciatore Seddone certamente violenta ed oltremodo deplorevole attesa la sua reiterazione. Ciò nondimeno la circostanza che l’arbitro non abbia riportato per sua stessa ammissione, lesioni o altre conseguenze fisiche deve essere valutata al fine di irrogare la sanzione più equa ed adeguata ai fatti. Invero l’episodio per cui è procedimento non può di certo essere ricondotto ad una mera e tentata aggressione, come sostiene la reclamante, bensì ad un grave episodio di violenza reiterata che tuttavia non può essere connotato alla stregua di un fatto oggettivamente violentissimo non avendo comportato per il direttore di gara alcuna malattia, intesa in senso lato. Per tutte queste ragioni, la Commissione ritiene equa e proporzionata al fatto la sanzione fino al 12 gennaio 2015, con la contestuale revoca della preclusione di cui all’art.19, 3 comma. Dispone il non addebito della tassa.
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