COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 2 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FERRINI CAGLIARI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 26.01.2012. Gara Gemini Pirri / Ferrini Ca del 21.01.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 2 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FERRINI CAGLIARI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 26.01.2012. Gara Gemini Pirri / Ferrini Ca del 21.01.2012. La Pol. Ferrini Cagliari ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare inflitta al giocatore Corona Alessandro perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento tentava di colpire l’arbitro con un pugno. La reclamante contesta l’addebito ed assume che quanto riferito dall’arbitro nel suo referto, che ha determinato la squalifica a carico del giocatore, è il frutto di un equivoco giacchè questi non ebbe a proferire alcuna parola, tanto meno offensiva, nei confronti del direttore di gara, essendosi egli limitato, al momento dell’espulsione del tutto ingiusta, ad abbandonare il campo, accompagnato da altro giocatore della sua formazione. Domanda, pertanto, un’equa riduzione della squalifica, affermando che la condotta violenta o il suo semplice tentativo sono notoriamente accompagnati da espressioni ingiuriose, sicuramente non riscontrabili nella fattispecie. La Commissione ritiene di dover accedere alle tesi della reclamante. La descrizione dell’episodio, estremamente scarna nel referto arbitrale, non consente infatti di individuare, nel comportamento del giocatore, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, alcun atto o tentativo di violenza all’indirizzo del direttore di gara, cosicchè la generica ricostruzione dei fatti non dimostra la fondatezza degli addebiti. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al Corona Alessandro a una giornata in conseguenza dell’espulsione per doppia ammonizione. Dispone il non addebito della tassa.
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