COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 2 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TORPE’ (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 19.01.2012. Gara Torpe’ / Folgore Mamoiada del 15.01.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 2 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TORPE’ (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 19.01.2012. Gara Torpe’ / Folgore Mamoiada del 15.01.2012. La Società Torpè ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto rispettivamente l’inibizione fino al 1° febbraio 2012 del dirigente Manca Rudy e la squalifica per tre gare del calciatore Uleri Luca perché “spintonava l’arbitro con il petto”. La Commissione rileva innanzitutto che è inammissibile, ai sensi dell’art.45 comma 3° lett.b) del C.G.S., il reclamo relativo all’inibizione del Manca, in quanto la sanzione è inferiore a un mese. Per quanto attiene alla squalifica dell’Uleri, la reclamante ne chiede la revoca o almeno la riduzione, affermando che le sue proteste sarebbero state vibranti, ma non minacciose od offensive. La Commissione, letto il referto arbitrale, dal quale risulta che il calciatore spintonava il direttore di gara profferendo al suo indirizzo parole volgari ma non costituenti ingiuria nei suoi confronti, reputa sanzione adeguata quella della squalifica per due gare. Per questi motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’inibizione del dirigente Manca Rudy e di ridurre la squalifica del calciatore Uleri Luca da tre a due giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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