COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 27/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1. PARRETTINI Alessandro, calciatore tesserato per l¡¦ ASD Vitellino; 2. La societa ASD Vitellino; per rispondere: „ Il sig. PARRETTINI Alessandro della violazione dell¡¦art.1 comma 1 del codice di G.S. per aver gravemente offeso e minacciato il Sig. Federico Suriani, arbitro della gara disputato il 18 settembre 2010 tra le squadre del Monteregio Vittoria e il Vitellino, inviandogli in data 22 dicembre 2010 un messaggio tramite il social network facebook un messaggio offensivo meglio riportato nella parte motiva; „ La societa ASD Vitellino della responsabilita oggettiva ai sensi dell¡¦art.4 comma 2 del codice di G.S. in relazione al comportamento del proprio tesserato Parrettini Alessandro. ha pronunciato la seguente decisione:

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 27/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1. PARRETTINI Alessandro, calciatore tesserato per l¡¦ ASD Vitellino; 2. La societa ASD Vitellino; per rispondere: „ Il sig. PARRETTINI Alessandro della violazione dell¡¦art.1 comma 1 del codice di G.S. per aver gravemente offeso e minacciato il Sig. Federico Suriani, arbitro della gara disputato il 18 settembre 2010 tra le squadre del Monteregio Vittoria e il Vitellino, inviandogli in data 22 dicembre 2010 un messaggio tramite il social network facebook un messaggio offensivo meglio riportato nella parte motiva; „ La societa ASD Vitellino della responsabilita oggettiva ai sensi dell¡¦art.4 comma 2 del codice di G.S. in relazione al comportamento del proprio tesserato Parrettini Alessandro. ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr.880/903pf10-11/AM/ma del 08.08.2011, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti sopra menzionati, per rispondere degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza di trattazione del 12/01/2012, ore 18:15, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, quanto ai deferiti era presente il sig. Parrettini Alessandro, assistito dall’Avv. Andrea Galli, il quale faceva pervenire nei termini memoria difensiva. Le parti come da separato verbale cosi concludono: Il rappresentante della Procura Federale chiede venga dichiarata la responsabilita degli incolpati e l¡¦applicazione al sig. Parrettini della sanzione di mesi 4 di squalifica e alla societa A.S.D. Vitellino l¡¦ammenda di € 500,00. L¡¦avv. Galli si riporta alla memoria depositata in atti e conclude per il rigetto del deferimento. La Procura Federale ha promosso il deferimento in oggetto allorche con missiva del 25.01.2011 il Presidente del Comitato Regionale Umbria LND trasmetteva una nota pervenuta dall¡¦arbitro della gara del campionato di terza categoria (Monteregio Vittoria/Vitellino, disputata il 18.12.2010), sig. Federico Suriani, il quale riceveva, attraverso facebook, offese e minacce da un calciatore della societa Vitellino, tale Parrettini Alessandro, del seguente testuale tenore ¡§io te rovino! Brutto barattolo di merda¡K.te fai una brutta fine¡Kspera de non me incontra mai quando sei in giro perche te piega dai cazzotti e dai calci in quella faccia di cazzo Dopo che ci hai rovinato una partita con quella faccia da imbecille, sei pure riuscito a farci squalificare un giocatore per 5 giornate Khai proprio la faccia come il culo¡Kimbecille! Coglione!...te ripeto stai attento¡Kmemorizza bene la mia faccia perche quando la vedrai in giro e bene che ti nascondi¡Ke non scherzo ricordatelo¡Kio te trincio!!!!!¡¨ Alla luce della documentazione in atti e delle indagini compiute, la Procura Federale riteneva confermata la riferibilita del messaggio gravemente lesivo e minaccioso al calciatore Parrettini, essendo stato accertato che lo stesso era fornito di un profilo su facebook accessibile solo attraverso una password strettamente personale, ritenendo altresi che le dichiarazioni rese dalle persone ascoltate sulla circostanza dell¡¦abitudine del Parrettini di lasciare aperta la pagina del profilo personale facebook, appaiono di comodo e dirette a coprire la responsabilita personale di quest¡¦ultimo. La difesa dell¡¦incolpato, nella sua articolata memoria difensiva,sosteneva in particolare che dall¡¦indagine e dalla documentazione agli atti non sia rinvenibile alcuna prova che dimostri l¡¦illiceita dell¡¦eventuale condotta del deferito in quanto il documento prodotto (copia del messaggio) sarebbe privo di efficacia probatoria circa la sua provenienza e originalita, dimostrando solo che sarebbe stato inviato un messaggio da un determinato account di facebook ma non il suo effettivo autore. Evidenziava inoltre il difensore come tutti i soggetti ascoltati hanno confermato che il medesimo account rimaneva aperto ed accessibile a terzi. In particolare sul punto la difesa evidenziava che le indagini confermavano l¡¦esistenza di un computer collegato ad internet tramite chiavetta UMTS sito nel locale adiacente la Chiesa di Vitellino, utilizzato da membri, dirigenti e tesserati del Vitellino calcio per pubblicare aggiornamenti sulla pagina facebook ASD Vitellino. E inoltre circostanza pacifica che il sig. Parrettini era solito accedere a facebook operando su due computer personali ed altri pc, oltre che su quello sito nel locale adiacente la Chiesa di Vitellino. La difesa, in virtu di quanto sopra, valorizzava il fatto che il sig. Parrettini lasciava normalmente il proprio account attivo per cui chiunque avrebbe potuto spedire messaggi utilizzando il suo nome. Il Parrettini negava in ogni caso di aver inviato il messaggio all¡¦arbitro Suriani ma, anche in sede di discussione dinnanzi questa Commissione Disciplinare, non era in grado di fornire alcuno elemento idoneo ad individuare il presunto responsabile. In buona sostanza, la difesa del deferito ritiene che non sia stata affatto raggiunta la prova certa che l¡¦autore del messaggio sia il sig. Parrettini, non essendo stato individuato il soggetto responsabile della condotta illecita. Orbene, ad avviso di questa Commissione l¡¦articolata tesi difensiva non puo essere accolta e il presupposto da cui muove la Procura Federale con il deferimento e fondato. Ed invero, e circostanza assorbente per ritenere provata la responsabilita dell¡¦incolpato che allorche si utilizzi uno strumento telematico, come nella vicenda che ci occupa, la prova della paternita non puo che essere presunta nell¡¦invio del messaggio tramite un account privato protetto da password personale. Considerato che nel caso in esame non e assolutamente in contestazione l¡¦invio del messaggio tramite l’utilizzo dell’account del sig. Parrettini, ecco che ne consegue che il contenuto del messaggio stesso non puo che essere al medesimo riferibile e cio, ovviamente, in assenza di prove certe circa l’eventuale diverso autore del messaggio, prova che non e stata assolutamente fornita dal deferito. Quanto sopra riveste appunto carattere dirimente in relazione alle opposte tesi difensive nell¡¦ affermare la responsabilita disciplinare degli incolpati. Da quanto esposto, ne consegue infatti che per le infrazioni disciplinari ascritte ai calciatori debbano rispondere le rispettive societa per responsabilita oggettiva ai sensi dell¡¦art. 4 comma 2 del C.G.S. e gli atleti, ai sensi dell¡¦art. 1 comma 1 del C.G.S. in quanti questi ultimi ¡§devono comportarsi secondo i principi di lealta, correttezza e probita in ogni rapporto comunque riferibile all¡¦attivita sportiva¡¨. Si aggiunga inoltre che non e in discussione che il contenuto del messaggio sia gravemente offensivo e minaccioso per la persona del direttore di gara sig. Federico Suriani, arbitro della gara disputata il 18 dicembre 2010 tra le squadre del Monteregio Vittoria e della ASD Vitellino. Aver violato, da parte dell’atleta, in un social network quale Facebook di ampia diffusione, tali principi, fa discendere la responsabilita oggettiva delle rispettive societa, dalla quale le stesse non possono esimersi, proprio in virtu dei predetti doveri ed obblighi generali sanciti dal vigente C.G.S. Sotto il profilo dell¡¦entita delle sanzioni, questa Commissione ritiene che debba applicarsi al calciatore Parrettini Alessandro la sanzione disciplinare di mesi 4 di squalifica, mentre ritiene equo applicarsi alla societa ASD Vitellino la sanzione disciplinare dell¡¦ammenda contenuta nella somma di £á 300,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale: 1. dispone a carico di: Parrettini Alessandro mesi 4 di squalifica; 2. dispone a carico della societa: ASD Vitellino l’ammenda di £á 300,00.
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