COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.1. OPPOSIZIONE G.S. REAL MARTELLAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Vettorello Filippo – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.2.1. OPPOSIZIONE G.S. REAL MARTELLAGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Vettorello Filippo – Campionato di 1^ Categoria
La Società Real Martellago ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 47 del 18/1/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro
giornate a carico del giocatore Vettorello Filippo : “per intervento particolarmente violento su di un avversario
provocandogli danni fisici.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Real Martellago;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al giocatore Vettorello;
sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato l’intenzionalità della gomitata da parte del Vettorello, pur se inferta in
azione di gioco; ha affermato inoltre di non ricordare se la sostituzione del calciatore colpito fosse stata a lui
precedentemente segnalata e richiesta ed ha confermato, invece, che la sostituzione é stata effettuata subito dopo
l’episodio in contestazione;
alla luce di quanto sopra si ritiene congruo il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore
Vettorello Filippo;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Real Martellago;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Vettorello Filippo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.1. OPPOSIZIONE G.S. REAL MARTELLAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Vettorello Filippo – Campionato di 1^ Categoria"