COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.1. OPPOSIZIONE G.S. REAL MARTELLAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Vettorello Filippo – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 DEL 01.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.1. OPPOSIZIONE G.S. REAL MARTELLAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Vettorello Filippo – Campionato di 1^ Categoria La Società Real Martellago ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 47 del 18/1/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Vettorello Filippo : “per intervento particolarmente violento su di un avversario provocandogli danni fisici.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Real Martellago; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al giocatore Vettorello; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato l’intenzionalità della gomitata da parte del Vettorello, pur se inferta in azione di gioco; ha affermato inoltre di non ricordare se la sostituzione del calciatore colpito fosse stata a lui precedentemente segnalata e richiesta ed ha confermato, invece, che la sostituzione é stata effettuata subito dopo l’episodio in contestazione; alla luce di quanto sopra si ritiene congruo il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Vettorello Filippo; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Real Martellago; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Vettorello Filippo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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