DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 25/01/2012 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ALZANO CENE 1909 S.R.L. – PIZZIGHETTONE S.R.L
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 25/01/2012
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ALZANO CENE 1909 S.R.L. - PIZZIGHETTONE S.R.L
Il Giudice Sportivo,
- visto il rapporto di gara dal quale risulta che l’’arbitro al 17º del secondo tempo ha allontanato il tecnico del Pizzighettone sig.
Erbaggio Luigi, per aver lo stesso reiteratamente protestato nei confronti del medesimo D.d.G.;
- considerato che, a seguito del rifiuto opposto da parte del sig. Erbaggio ad abbandonare il terreno di gioco, l’’arbitro invitava
prima il capitano della società Pizzighettone, sig. Barbisotti Davide e, successivamente, il vice-capitano sig. Barbaglio Fausto a
dare esecuzione alla decisione assunta nei confronti del sig. Erbaggio, ma entrambe i giocatori manifestavano solidarietà con il
loro allenatore e si rifiutavano di dare esecuzione all’’invito loro rivolto dall’’arbitro, costringendo lo stesso ad espellerli; Arbitri;
- - rilevato che in conseguenza dei fatti sopraesposti la società Pizzighettone deve essere ritenuta oggettivamente responsabile
dell’’irregolare svolgimento della gara ai sensi dell’’art. 17 C.G.S.
P.Q.M.
Delibera:
1) Di comminare alla società Pizzighettone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3.
2) Di infliggere al sig. Erbaggio Luigi la squalifica fino al 2 aprile 2012.
3) Di infliggere al sigg. Barbisotti Davide la punizione della squalifica per 2 gare effettive
4) Di infliggere al sigg. Barbaglio Faustola punizione della squalifica per 2 gare effettive