DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 426 del 02/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/01/2012: FUTSAL BASIANO – BERGAMO CALCIO A5 Reclamo preposto dalla società BERGAMO CALCIO A5 avverso l’esito della gara FUTSAL BASIANO – BERGAMO CALCIO A5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 426 del 02/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/01/2012: FUTSAL BASIANO – BERGAMO CALCIO A5 Reclamo preposto dalla società BERGAMO CALCIO A5 avverso l'esito della gara FUTSAL BASIANO – BERGAMO CALCIO A5 Il Giudice Sportivo, . esaminato il reclamo in esame osserva: Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Longoni Stefano in posizione irregolare, in quanto squalificato per una giornata di gara come da C.U. N.342 del 11.01.2012. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti, il nominato in questione risulta essere stato squalificato per una giornata di gara, come riportato nel summenzionato C.U. N.342 del 11.01.2012 e, poiché il 2°comma dell’art.22 del c.G.S. prevede che le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato Ufficiale, ne consegue che Longoni Stefano non aveva titolo a prendere parte alla gara svoltasi il giorno 15 gennaio 2012 P.Q.M. Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.368 del 18.01.2012, decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società FUTSAL Basiano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b)di considerare scontata la giornata di squalifica di Longoni Stefano non essendo stato schierato dalla società nell’incontro del 22.01.2012 Futsal Chiuduno –Futsal Basiano. c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it