LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 23 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LECCE – Soc. CHIEVO VERONA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 23 gennaio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. LECCE – Soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 11.40 odierne) ex art. 35 – co.
1. 3, CGS, circa la condotta tenuta alla fine della gara dal calciatore Cruzado Durand Paulo
Rinaldo (Soc. Chievo Verona) nei confronti del calciatore Oddo Massimo (Soc. Lecce);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, al triplice fischio finale, nella
zona centrale del campo, il calciatore clivense si dirigeva con atteggiamento aggressivo (così
come puntualmente riferito dal collaboratore della Procura federale) verso il calciatore Oddo
Massimo che, al sopraggiungere dell’antagonista, alzava il braccio sinistro all’altezza della spalla,
piegandolo con chiari intenti di protezione. In tale frangente, il calciatore clivense urtava contro il
braccio del calciatore leccese e quindi, contestualmente, protendeva il proprio braccio sinistro
verso l’addome dell’antagonista senza colpirlo. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento
disciplinare in quanto, come precisato a questo Ufficio con e-mail delle ore 13.19 odierne, la sua
attenzione, così come quella degli altri Ufficiali di gara, era rivolta verso altro settore del campo e
ad un contestuale parapiglia, sviluppatosi tra numerosi tesserati di entrambe le compagini.
Ritiene questo Giudice che i gesti compiuti dai due calciatori, sicuramente censurabili sotto il
profilo della correttezza e lealtà sportiva, non integrino, nell’esclusione di ogni ragionevole
dubbio, gli estremi di quella “condotta violenta” che, se non vista dall’arbitro, rende ammissibile
la prova televisiva ex art. 35 - co. 1.3. CGS. Infatti, il gesto compiuto dal calciatore leccese, per la
dinamica del movimento e per la limitata energia impressa, non appare caratterizzato da un
evidente intento lesivo così come quello posto in essere dal calciatore clivense, che va considerato
come un’istintiva reazione all’impatto del tutto sprovvisto di potenzialità lesiva.
P Q M
a seguito della segnalazione del Procuratore federale,
delibera
di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Cruzado Durand
Paulo Rinaldo (Soc. Chievo Verona) e del calciatore Oddo Massimo (Soc. Lecce).