LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.105/DIV DEL 25 GENNAIO 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – I DIVISIONE GARA BASSANO VIRTUS – PERGOCREMA DEL 15 GENNAIO 2012 E RECLAMO SOCIETA’ BASSANO VIRTUS (Com. Uff. n. 100/DIV del 17.1.2012)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.105/DIV DEL 25 GENNAIO 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – I DIVISIONE GARA BASSANO VIRTUS – PERGOCREMA DEL 15 GENNAIO 2012 E RECLAMO SOCIETA’ BASSANO VIRTUS (Com. Uff. n. 100/DIV del 17.1.2012) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Bassano Virtus e le controdeduzioni della società Pergocrema, nonchè il supplemento di referto richiesto all'arbitro della predetta gara; verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - che nella gara in oggetto il direttore di gara al 47° minuto del secondo tempo procedeva, come risulta dal rapporto di gara, all'ammonizione del calciatore n.10 del Pergocrema Guidetti Massimiliano; - che la società Bassano Virtus ha proposto reclamo a questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 17.4 del C.G.S. lamentando il non regolare svolgimento della parte finale della gara, a causa dell'errore di persona da parte dell'arbitro; quest'ultimo infatti al minuto 47 della ripresa avrebbe ammonito non il calciatore n.10, bensì il calciatore n. 9 del Pergocrema Inacio Joao Batista che, in quanto già ammonito al minuto 39 del primo tempo, andava espulso per doppia ammonizione; - che, a parere della reclamante, la mancata espulsione del predetto calciatore avrebbe falsato il regolare svolgimento degli ultimi minuti di gara, impedendo alla stessa di beneficiare della superiorità numerica; - che a sostegno delle proprie ragioni la reclamante ha allegato al ricorso un filmato e la documentazione fotografica dei momenti relativi alle due ammonizioni in parola; - che allo scopo di meglio chiarire la dinamica dei fatti, è stato richiesto al direttore di gara un supplemento di referto in ordine allo svolgimento degli stessi; - che la fattispecie in esame, rientrando nella casistica del cosiddetto "errore di persona", permette l'utilizzo da parte degli Organi di Giustizia Sportiva della prova televisiva, ai sensi dell'art. 35 1.1 e 1.2 del C.G.S., verificato ed accertato che la documentazione esibita offre piena garanzia tecnica e documentale. Preliminarmente si rileva che: - l'uso della prova televisiva è comunque primariamente finalizzato all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati. - Solo incidentalmente, con procedura d'ufficio, si esaminano fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici. Non può infatti parlarsi di insindacabilità tecnica : non è in discussione la decisione dell'arbitro di procedere all'ammonizione di un calciatore, bensì il fatto che l'eventuale errore di persona, documentato con i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, ha impedito all'arbitro di procedere ad un "atto dovuto" a termini di regolamento (regola 12) sottratto quindi alla sua discrezionalità: la conseguente inderogabile espulsione del calciatore ammonito per la seconda volta nel corso di gara. In casi del genere L'Organo di Giustizia Sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, accertato a termini di regolamento, e valuta se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Dall'esame del supplemento di referto e della documentazione televisiva il Giudice Sportivo rileva che: - il direttore di gara, nel suo supplemento di referto, precisa che in occasione dell'ammonizione comminata al minuto 47 del secondo tempo " non annotavo sul mio taccuino alcun numero in quanto convinto che il numero di maglia del giocatore ammonito fosse il 10 ", precisando ulteriormente che " nessuno percepiva che io avessi ammonito per la seconda volta il n. 9 del Pergocrema anzichè il n.10 come da me refertato"; - dall'esame della documentazione televisiva è rilevabile in maniera chiara e non equivoca che il calciatore ammonito dall'arbitro al minuto 47 del secondo tempo di gara era il n.9 del Pergocrema Inacio Joao Batista, che già precedentemente ammonito andava espulso per doppia ammonizione. Stupisce peraltro, di fronte all'evidenza dei fatti, che alcuno degli altri soggetti autorizzati alla redazione di atti ufficiali abbia rilevato la clamorosa inadempienza del direttore di gara. - i mezzi di prova assunti, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del C.G.S., dimostrano che nella fattispecie in esame l'errore commesso dall'arbitro è accertato ed ha influito sul regolare svolgimento della gara; la stessa, infatti, per gli ulteriori quattro minuti di durata non si è svolta con gli equilibri tecnici che la corretta applicazione del regolamento avrebbe comportato. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di accogliere il reclamo della società Bassano Virtus, dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando ai sensi dell'art.17 n.4 lettera c) del C.G.S., la ripetizione della stessa; - di squalificare per una gara effettiva il calciatore del Pergocrema Inacio Joao Batista, precisando che detta sanzione deve ritenersi alla data odierna già scontata a seguito della analoga squalifica comminata nel Com. Uff. n.100/DIV del 17.1.2012, per il diverso titolo di " recidività in ammonizioni"; - di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza. - la tassa non va addebitata.
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