LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 23 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LECCE – Soc. CHIEVO VERONA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 23 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LECCE – Soc. CHIEVO VERONA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 11.40 odierne) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, circa la condotta tenuta alla fine della gara dal calciatore Cruzado Durand Paulo Rinaldo (Soc. Chievo Verona) nei confronti del calciatore Oddo Massimo (Soc. Lecce); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, al triplice fischio finale, nella zona centrale del campo, il calciatore clivense si dirigeva con atteggiamento aggressivo (così come puntualmente riferito dal collaboratore della Procura federale) verso il calciatore Oddo Massimo che, al sopraggiungere dell’antagonista, alzava il braccio sinistro all’altezza della spalla, piegandolo con chiari intenti di protezione. In tale frangente, il calciatore clivense urtava contro il braccio del calciatore leccese e quindi, contestualmente, protendeva il proprio braccio sinistro verso l’addome dell’antagonista senza colpirlo. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato a questo Ufficio con e-mail delle ore 13.19 odierne, la sua attenzione, così come quella degli altri Ufficiali di gara, era rivolta verso altro settore del campo e ad un contestuale parapiglia, sviluppatosi tra numerosi tesserati di entrambe le compagini. Ritiene questo Giudice che i gesti compiuti dai due calciatori, sicuramente censurabili sotto il profilo della correttezza e lealtà sportiva, non integrino, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella “condotta violenta” che, se non vista dall’arbitro, rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35 - co. 1.3. CGS. Infatti, il gesto compiuto dal calciatore leccese, per la dinamica del movimento e per la limitata energia impressa, non appare caratterizzato da un evidente intento lesivo così come quello posto in essere dal calciatore clivense, che va considerato come un’istintiva reazione all’impatto del tutto sprovvisto di potenzialità lesiva. P Q M a seguito della segnalazione del Procuratore federale, delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Cruzado Durand Paulo Rinaldo (Soc. Chievo Verona) e del calciatore Oddo Massimo (Soc. Lecce).
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