LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 27 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 27 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei Quarti di finale di Tim Cup sostenitori delle Società Milan-Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12, n. 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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