LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 27 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara Soc. MILAN – Soc. LAZIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 27 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara Soc. MILAN – Soc. LAZIO Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 9.17 odierne) circa la condotta tenuta al 16° del secondo tempo dal calciatore Goncalves Dias Andre (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore Van Bommel Mark (Soc. Milan); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nell’area di rigore laziale affollata da calciatori di entrambe le squadre per l’esecuzione di un calcio d’angolo, il calciatore Dias, a stretto contatto con il calciatore Van Bommel, con un ampio ed energico movimento del braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva con un pugno (ovvero con una manata) il capo dell’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. Il Direttore di gara non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato telefonicamente (ore 9.50 odierne), la sua attenzione era rivolta in altra direzione, ove stava sviluppandosi l’azione di giuoco. Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto compiuto dal calciatore bianco-azzurro integri gli estremi di quella “condotta violenta” che, per consolidato orientamento interpretativo, è connotata dalla intenzionalità e dalla potenzialità lesiva: evidente è infatti il preordinato intento di colpire l’avversario e parimenti evidente è l’energia impressa al colpo inferto. Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Goncalves Dias Andre (Soc. Lazio) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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