LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 24 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. VERONA – Soc. JUVE STABIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 24 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. VERONA – Soc. JUVE STABIA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.09 del 23 gennaio 2012) ex art. 35-1.3), CGS, circa la condotta tenuta, al termine della gara, dal calciatore Mareco Victor Hugo (Soc. Verona) nei confronti del calciatore Danilevicius Tomas (Soc. Juve Stabia); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: il gesto compiuto dal calciatore Mareco, sicuramente censurabile sotto il profilo della correttezza e lealtà sportiva, non integra, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella “condotta violenta” che, se non vista dall’Arbitro, rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35 - co. 1.3., CGS., con i consequenziali effetti sanzionatori. P.Q.M. a seguito della segnalazione del Procuratore federale, delibera non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mareco Victor Hugo (Soc. Verona).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it