LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 24 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. VERONA – Soc. JUVE STABIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 24 gennaio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Gara Soc. VERONA – Soc. JUVE STABIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.09 del 23 gennaio 2012) ex art. 35-1.3), CGS, circa la condotta tenuta, al termine della gara, dal calciatore Mareco Victor Hugo (Soc. Verona) nei confronti del calciatore Danilevicius Tomas (Soc. Juve Stabia);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
il gesto compiuto dal calciatore Mareco, sicuramente censurabile sotto il profilo della correttezza e lealtà sportiva, non integra, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella “condotta violenta” che, se non vista dall’Arbitro, rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35 - co. 1.3., CGS., con i consequenziali effetti sanzionatori.
P.Q.M.
a seguito della segnalazione del Procuratore federale,
delibera
non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mareco Victor Hugo (Soc. Verona).