COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.70 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 26.01.2012 (punizione sportiva perdita della gara Mamertresilicese – Marina di Gioiosa del 22.01.12; ammenda di €300,00, squalifica calciatore AQUINO Davide per CINQUE giornate di gara, squalifica calciatori PALERMO Matteo e IERACI Domenico per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.70 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 26.01.2012 (punizione sportiva perdita della gara Mamertresilicese – Marina di Gioiosa del 22.01.12; ammenda di €300,00, squalifica calciatore AQUINO Davide per CINQUE giornate di gara, squalifica calciatori PALERMO Matteo e IERACI Domenico per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante si duole della decisione di primo grado con cui il giudice sportivo ha statuito la correttezza del provvedimento del direttore di gara che aveva sospeso la gara in epigrafe attribuendone la responsabilità ad entrambe le società. Conseguentemente chiede che la punizione sportiva della perdita della gara sia inferta alla società Mamertresilicese o che, in subordine, sia disposta la ripetizione della gara; richiede, inoltre, la revoca o la congrua riduzione delle squalifiche dei calciatori cui sono stati attribuiti i comportamenti che hanno determinato il provvedimento di sospensione di cui sopra. In via preliminare va affermato che la reclamante non ha osservato il disposto dell’art. 46 comma 5 C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. Impone, inoltre, che l’attestazione dell’invio debba essere allegata al reclamo. Il ricorso nella parte in cui si chiede di incidere sul disposto relativo all’esito della gara è, pertanto, inammissibile. È inoltre da rigettare nella rimanente parte. Difatti, con riferimento alla squalifica dei calciatori Aquino, Palermo e Ieraci e all’ammenda alla società si ritiene che i fatti per come narrati dall’arbitro e dal commissario di campo appaiano oggettivamente acclarati e giustifichino le sanzioni irrogate: la loro entità appare assolutamente congrua ed adeguata. Le narrazioni nella loro esaustività appaiono praticamente coincidenti e non merita pregio, al riguardo, l’unica doglianza della reclamante che riscontra una contraddizione nel racconto del Commissario di Campo laddove a proposito del calciatore n° 11 del Marina di Gioiosa, Palermo, che stava disputando la gara da titolare, afferma che lo stesso entrava sul terreno di gioco dalla panchina per prendere parte ai disordini. Si ritiene che il Commissario abbia voluto affermare che il Palermo si trovava “fisicamente” seduto in panchina durante la prima fase della rissa e non che entrava in campo dalla panchina in quanto sostituito durante la gara. P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Mamertresilicese – Marina di Gioiosa del 22.01.12 a carico del Marina di Gioiosa; - rigetta nella rimanente parte e -dispone incamerarsi la tassa.
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