COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.78 della Società ASD CAULONIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 12/1/2012 (Inibizione del Dirigente SPANO’ Ilario fino al 11/1/2014, squalifica del calciatore SCRIVO Nicola fino al 30/6/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.78 della Società ASD CAULONIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 12/1/2012 (Inibizione del Dirigente SPANO’ Ilario fino al 11/1/2014, squalifica del calciatore SCRIVO Nicola fino al 30/6/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; valutati i fatti per come descritti nel referto arbitrale e nel supplemento allegato, dai quali risulta che il dirigente Spanò Ilario, a fine gara, entrato in campo, aggrediva l'arbitro colpendolo con la parte appuntita dell'ombrello, che portava con sé, al ginocchio destro, provocandogli forte dolore e fuoriuscita di sangue, tenendo un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del medesimo direttore di gara; e, relativamente al calciatore Scrivo Nicola, che lo stesso, sempre a fine gara, tentava di aggredire l'arbitro senza riuscire nell'intento e teneva nei confronti dello stesso un comportamento offensivo e gravemente minaccioso; ritenuto che dai fatti per come accaduti, emerga la responsabilità del dirigente e del calciatore, entrambi della Società Caulonia 2006, in modo chiaro ed inequivoco; rilevato che il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei medesimi fatti; ritenuto che le sanzioni inflitte dal giudice di I° grado appaiono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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