COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO STASIA SOCCER CALCIO – GARA STASIA SOCCER CALCIO I SAN SEBASTIANO F.C. DEL 30.10.2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO STASIA SOCCER CALCIO – GARA STASIA SOCCER CALCIO I SAN SEBASTIANO F.C. DEL 30.10.2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società reclamante, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, al ricorso presentato dalla società Stasia Soccer Calcio non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte, come prescritto dall’art. 46, commi 3 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai reclami finalizzati alla modifica del risultato acquisito sul campo di gioco. Pertanto, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo. La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia sportiva all’art. 33, comma 5. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Stasia Soccer calcio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it