COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 7 ottobre 2011 – a carico di:

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 7 ottobre 2011 - a carico di: - ROSSI Massimo Presidente della US CAVESE all'epoca dei fatti per violazione dell'art. 94 ter, comma XIII delle NOIF e dell'Art. 8, comma 15 CGS, per il mancato pagamento all'allenatore, sig. Giancarlo Morini, entro 30 giorni, delle somme poste a carico della società dal collegio arbitrale; - US CAVESE, a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell'art. 4, commi I° del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con il sig. Massimo Bersini attuale Presidente della US CAVESE, preso atto che non è comparso il sig. ROSSI Massimo, nonostante l'atto di convocazione sia stato regolarmente inviato allo stesso, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ed la deferita US CAVESE ha chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: 1 punto di penalizzazione ed Euro 200,00 ammenda; preso altresì atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto per dichiarare la responsabilità del deferito ROSSI Massimo in ordine alle violazioni contestate con l'atto di deferimento e di comminare allo stesso la sanzione dell'inibizione per mesi 4, OSSERVA il comportamento addebitato risulta pienamente provato dalla documentazione in atti e quindi non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'Art. 23 del CGS, APPLICA alla US CAVESE l'ammenda di Euro 200,00 ed un punto di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva 2011/2012 del campionato di appartenenza della prima squadra. Considerato altresì che i fatti addebitati al deferito, ROSSI Massimo, integrano la violazione dell'art. 94 ter, comma XIII delle NOIF e dell'Art. 8, comma 15 CGS, per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale, entro 30 giorni. Tanto premesso e ritenuto, COMMINA al sig. ROSSI Massimo l'inibizione di mesi 4. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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