COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 5.12.2011 a carico di: 1)Renato MOMBELLI, Assistente di gara della società G.S.D. Pralboino; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. artt. 61 63 comma 2 NOIF perché all’epoca dei fatti non tesserato ha svolto l’attività di assistente di parte; 2) Pierdario BAIGUERA, Dirigente Accompagnatore e Vice Presidente della società G.S.D. Pralboino; Muro Gabriele SABATTI, Dirigente Accompagnatore e Direttore Generale della società G.S.D. Pralboino; Angelo BAIBIERI, Dirigente Accompagnatore della società G.S.D. Pralboino; Andrea COMINCINI, Dirigente Accompagnatore e Vice Segretario della società G.S.D. Pralboino; Simone GUINDANI, Dirigente Accompagnatore e Segretario della società G.S.D. Pralboino; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. artt. 61 63 comma 2 NOIF e art. 10 comma 6 C.G.S. per aver sottoscritto le distinte delle gare in cui ha preso parte Renato Mombelli quale assistente di gara nel campionato Juniores Regionale 3)la Società G.S.D. PRALBOINO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai suoi dirigenti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 5.12.2011 a carico di: 1)Renato MOMBELLI, Assistente di gara della società G.S.D. Pralboino; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. artt. 61 63 comma 2 NOIF perché all’epoca dei fatti non tesserato ha svolto l’attività di assistente di parte; 2) Pierdario BAIGUERA, Dirigente Accompagnatore e Vice Presidente della società G.S.D. Pralboino; Muro Gabriele SABATTI, Dirigente Accompagnatore e Direttore Generale della società G.S.D. Pralboino; Angelo BAIBIERI, Dirigente Accompagnatore della società G.S.D. Pralboino; Andrea COMINCINI, Dirigente Accompagnatore e Vice Segretario della società G.S.D. Pralboino; Simone GUINDANI, Dirigente Accompagnatore e Segretario della società G.S.D. Pralboino; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. artt. 61 63 comma 2 NOIF e art. 10 comma 6 C.G.S. per aver sottoscritto le distinte delle gare in cui ha preso parte Renato Mombelli quale assistente di gara nel campionato Juniores Regionale 3)la Società G.S.D. PRALBOINO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai suoi dirigenti. Con provvedimento del 5 dicembre 2011 il Procuratore Federale, alla luce delle risultanze della relazione del Collaboratore della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, Rilevato che: - dalla documentazione in atti il nominativo del MOMBELLI è stato inserito nelle distinte di gara predisposte dalla società PRALBOINO per le partite indicate nel deferimento ed in tale veste impiegato; - le predette distinte risultano essere state sottoscritte nella qualità di Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra dai sigg.ri BAIGUERA, SABATTI, BARBIERI e COMINCINI - i menzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste di gara richiamate hanno assunto la responsabilità e per essi la società di appartenenza della partecipazione alle gare dei soggetti indicati in distinta in conformità delle norme federali. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, Nessuno è comparso per i deferiti, nonostante la regolare convocazione osserva che risulta documentalmente provata la partecipazione del Mombelli alle gare indicate in deferimento quale Assistente di parte senza essere regolarmente tesserato e pertanto in posizione irregolare. Rilevato altresì che i deferiti BAIGUERA, SABATTI, BARBIERI, COMINCINI e GUINDANI nella loro qualità di Dirigenti accompagnatori non hanno verificato la sussistenza dei requisiti necessari per consentire la corretta partecipazione nella qualità di assistente all’arbitro di una persona effettivamente tesserata per la società e che tale comportamento integra gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS. Ritenuto che alla luce dei fatti e della gravità degli stessi in relazione agli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione, le sanzioni meritano di essere modulate nei seguenti termini. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare COMMINA - al sig. Renato MOMBELLI la inibizione per tre mesi; - ai sigg.ri Pierdario BAIGUERA, Mauro Gabriele SABATTI, Angelo BARBIERI e Andrea COMINCINI e Simone GUINDANI trenta giorni di inibizione; - alla G.S.D PRALBOINO 700,00 Euro di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nella attuale Stagione Sportiva 2011/2012 nel Campionato di appartenenza della Prima squadra. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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