COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.21/A A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI (PA) avverso inibizione del sig. Monteleone Benedetto sino al 30/06/2014 e del sig. Monteleone Giovanni sino al 30/06/2012 Gara Pro Calcio Ficarazzi – Don Carlo Lauri Misilmeri del 22/10/2011, Campionato Allievi Regionali Gir. C C.U. 128/sgs32 del 27/10/2011
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n.21/A
A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI (PA) avverso inibizione del sig. Monteleone Benedetto sino al 30/06/2014 e del sig. Monteleone Giovanni sino al 30/06/2012 Gara Pro Calcio Ficarazzi – Don Carlo Lauri Misilmeri del 22/10/2011, Campionato Allievi Regionali Gir. C C.U. 128/sgs32 del 27/10/2011
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Pro Calcio Ficarazzi a mezzo del suo procuratore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo indicata in oggetto, ritenendola illegittima e perciò meritevole di revoca o annullamento o, solo in subordine, di congrua riduzione. L’appellante sostiene, qui molto in sintesi, che il sig. Monteleone Benedetto non è mai venuto a contatto con il direttore di gara mentre ciò che concerne la posizione del sig. Monteleone Giovanni l’appellante contesta le modalità che hanno portato all’identificazione del predetto quale autore dei fatti addebitati.
All’udienza dibattimentale del 29 novembre il procuratore dell’appellante ha insistito nei motivi di appello e nelle conclusioni già adottate.
Con ordinanza istruttori emessa in pari data questa Commissione ha disposto l’acquisizione di ritrazioni fotografiche dei sig.ri Monteleone Benedetto e Monteleone Giovanni e dopo avere costituito due album fotografici le cui foto erano individuate solo da riferimenti numerici ha provveduto a convocare il direttore di gara per l’udienza del 27 dicembre 2011.
A detta udienza l’arbitro, assistito dal rappresentante AIA, ha confermato il referto di gara in ogni sua parte ed esibiti i due album fotografici, composto ciascuno da n.10 fotografie ha individuato senza ombra di dubbio alcuno i sig.ri Monteleone Giovanni e Monteleone Benedetto.
Disposta la comparizione del procuratore della reclamante per l’udienza odierna questi ha insistito ancora nei motivi di cui in ricorso chiedendone, consequenzialmente, l’accoglimento.
La Commissione, esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art.35 comma 1.1. è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che il sig. Monteleone Benedetto al termine della gara assumeva dapprima un contegno offensivo nei confronti del direttore di gara e dopo averlo raggiunto lo afferrava per il braccio sinistro torcendoglielo con forza, tanto da causare un forte dolore, e nel contempo continuava ad offenderlo e minacciarlo. Contestualmente il sig. Monteleone Giovanni, non iscritto in elenco, scavalcata la rete di recinzione correva in direzione dell’arbitro con fare minaccioso con evidente intento di aggredirlo, non riuscendovi perché veniva fermato dai dirigenti della squadra ospite.
A questo punto grazie all’intervento del custode dell’impianto sportivo il direttore di gara trovava rifugio nel magazzino la cui porta veniva tempestata di calci e pugni con l’evidente intento di sfondarla.
Il direttore di gara rimaneva all’interno del magazzino per circa una mezzora fino all’arrivo dei carabinieri che gli consentivano di raggiungere, senza ulteriori danni, lo spogliatoio e, quindi, lasciare l’impianto sportivo.
In ragione di quanto sopra le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono congrue ai fatti addebitati rispettivamente ai sig.ri Monteleone Benedetto e Monteleone Giovanni.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari ad € 62,00
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