COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 97/B-01 DEFERIMENTO a carico di: Società APD Atletico Pedara Presidente all’epoca dei fatti Sig.Trovato Beniamino N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 97/B-01 DEFERIMENTO a carico di: Società APD Atletico Pedara Presidente all’epoca dei fatti Sig.Trovato Beniamino N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 30/11/2011 prot.11696-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire i certificati medici dei calciatori Cantarella Angelo, Santoro Gianclaudio, Giuffrida Gianluca, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite in relazione alla posizione del calciatore Giuffrida Gianluca tesserato dal 09/10/2010 per lasocietà APD Atletico Pedara, ma in possesso di certificazione medica rilasciata il giorno 01/04/2011, pertanto a campionato 2010/2011 quasi giunto alla conclusione. Manca quindi la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva del calciatore Giuffrida Gianluca. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Dispone non doversi procedere nei confronti dei calciatori Cantarella Angelo, Santoro Gianclaudio, tesserati per la società’ APD Atletico Pedara all’epoca dei fatti. Applica: L’ammenda di € 40,00 a carico della società APD Atletico Pedara (€ 40,00 x n.1 calciatore); L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Trovato Beniamino; ; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Giuffrida Gianluca, tesserato per la società’ APD Atletico Pedara all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it