COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. NUOVO SAN PIETRO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica tre giornate giocatore Baraldo Maurizio; squalifica sino 20/2/2012 allenatore Scarpa Giampietro; inibizione sino al 6/2/2012 dirigente Busatto Angelo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. NUOVO SAN PIETRO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica tre giornate giocatore Baraldo Maurizio; squalifica sino 20/2/2012 allenatore Scarpa Giampietro; inibizione sino al 6/2/2012 dirigente Busatto Angelo – Campionato di 2^ Categoria La Società Nuovo San Pietro ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 48 del 25/1/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Baraldo Maurizio : “per l’intervento violento ai danni di un giocatore avversario senza procurargli danni fisici, a gioco fero (art. 19.4 lett. b) C.G.S.)”; - squalifica sino al 20/2/2012 allenatore Scarpa Giampietro; - inibizione sino al 6/2/2012 carico del dirigente Busatto Angelo. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la parte del ricorso relativo alle sanzioni dei Signori Scarpa Giampietro e Busatto Angelo non viene presa in esame, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b) del C.G.S. (provvedimenti sanzionatori inoppugnabili); esaminato la parte del ricorso presentato dalla Società Nuovo San Pietro relativo alla squalifica del Sig. Baraldo Maurizio; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; rilevato che la sanzione a carico del giocatore Baraldo riflette integralmente l’accadimento dei fatti riportati dall’arbitro nel suo referto di gara; constatato che non sono emersi nuovi elementi atti a modificare la delibera impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Nuovo San Pietro; - di dichiarare inoppugnabili i provvedimenti sanzionatori relativi ai Signori Scarpa Giampietro (allenatore) e Busatto Angelo (Dirigente); - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Baraldo Maurizio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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