COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Alessandro BOZZETTO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Vicenza – del Sig. Adriano PEOTTA – Presidente U.S. Alte Ceccato – del Sig. Moreno BOTTONI – Dirigente U.S. Alte Ceccato – della Società U.S. Alte Ceccato

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : - del Sig. Alessandro BOZZETTO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Vicenza - del Sig. Adriano PEOTTA – Presidente U.S. Alte Ceccato - del Sig. Moreno BOTTONI – Dirigente U.S. Alte Ceccato - della Società U.S. Alte Ceccato La Procura Federale con atto del 24/11/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : - il Sig. Alessandro BOZZETTO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Vicenza “per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 40, commi 1,2 e 3, lettera A del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, in quanto dopo aver assistito , quale spettatore, all’incontro di calcio del Campionato Regionale di 2^ Categoria Alte Ceccato-Montorio, si portava all’interno del recinto di gioco e, più segnatamente, nello spogliatoio dell’arbitro Sig. Priante Giovanni, con il quale si intratteneva per un breve tempo, il tutto in assenza di alcun ruolo e funzione associativa e, comunque, senza averne titolo alcuno”; - il Sig. Adriano PEOTTA – Presidente U.S. Alte Ceccato “per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere personalmente e consapevolmente rilasciato al quotidiano “Il Giornale di Vicenza” la seguente dichiarazione poi pubblicata : <> il tutto omettendo ogni necessaria e dovuta cautela, nonché preventiva verifica sulla grave circostanza denunciata, sia per non essere stato presente personalmente al fatto e, comunque, per avere <> assunto dal proprio dirigente addetto all’arbitro Sig. Bottoni Matteo notizie di tenore diverso, rispetto a quelle rilasciate nell’intervista, che escludevano la possibilità che l’arbitro avesse millantato alcuna funzione in seno all’AIA per accedere agli spogliatoi, giusta deposizione del Sig. Bottoni avanti al collaboratore della Procura Federale ove ne dava ampia e decisiva smentita, riferendo ..... <> escludendo con assolutezza la circostanza che il citato giovane si era a lui presentato al fine di accreditarsi con la qualifica di Commissario di campo, ovvero di Osservatore Arbitrale nelle vicinanze del cancelletto e ...... di essere stata una sua personale deduzione del fatto di aver dichiarato che si trattava del Commissario i campo o dell’Osservatore Arbitrale, riferito al giovane che era entrato nello spogliatoio dell’arbitro, escludendo che quest’ultimo gli si fosse presentato innanzi alla sua persona qualificandosi con le predette funzioni”; - il Sig. Moreno BOTTONI – Dirigente U.S. Alte Ceccato “per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento anche a quanto previsto dagli articoli 65 e 66 delle N.O.I.F. per avere consentito o, comunque, non impedito, durante l’espletamento del proprio compito di dirigente addetto all’arbitro della gara per conto della Società ospitante, che l’arbitro effettivo Bozzetto Alessandro, al termine della gara in questione, accedesse, senza averne titolo, ai locali dello spogliatoio dell’arbitro della gara”; - la Società U.S. Alte Ceccato Per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per la condotta ascrivibile, rispettivamente al proprio Presidente Peotta ed al proprio Dirigente Bottoni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.” Il deferimento é fondato sui motivi che sono stati ampiamente descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento stilato dalla Procura Federale della F.I.G.C. e fatto pervenire alle parti deferite. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 7/2/2012 sono risultati presenti : - il Sig. Alessandro BOZZETTO Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Vicenza - il Sig. Adriano PEOTTA Presidente U.S. Alte Ceccato - il Sig. Moreno BOTTONI Dirigente U.S. Alte Ceccato - la Società U.S. ALTE CECCATO rappresentata dal Sig. Adriano Peotta - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle parti deferite e valutato il contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto del deferimento, vista la disponibilità delle parti medesime, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione degli art. 23 e 24 del C.G.S. e l’adozione di provvedimenti sanzionatori nella misura di seguito specificata : - a carico del Sig. Alessandro BOZZETTO A.E. della Sezione A.I.A. di Vicenza : inibizione di giorni 10; - a carico del Sig. Adriano PEOTTA Presidente U.S. Alte Ceccato : inibizione di giorni 25; - a carico del Sig. Moreno BOTTONI Dirigente U.S. Alte Ceccato : inibizione di giorni 10; - a carico della Società U.S. Alte Ceccato Ammenda di € 150,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo tra le parti, visti gli artt. 23 e 24 del CGS, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto art. 23 del CGS dispone di applicare le seguenti sanzioni : - a carico del Sig. Alessandro BOZZETTO A.E. della Sezione A.I.A. di Vicenza : inibizione di giorni 10; - a carico del Sig. Adriano PEOTTA Presidente U.S. Alte Ceccato . inibizione di giorni 25; - a carico del Sig. Moreno BOTTONI Dirigente U.S. Alte Ceccato : inibizione di giorni 10 - a carico della Società U.S. Alte Ceccato Ammenda di € 150,00.-
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