COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.2. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Andrea TRENTIN – giocatore attualmente non tesserato – del Sig. Dario ZANARDI – Presidente A.S. Fluminense – del Sig. Alban DOMI – già Dirigente A.S. Fluminense (attualmente Dirig. Soc. La Vittoriosa) – della Società A.S. Fluminense (attualmente Società inattiva)
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.2. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
Nei confronti :
- del Sig. Andrea TRENTIN – giocatore attualmente non tesserato
- del Sig. Dario ZANARDI – Presidente A.S. Fluminense
- del Sig. Alban DOMI – già Dirigente A.S. Fluminense (attualmente Dirig. Soc. La Vittoriosa)
- della Società A.S. Fluminense (attualmente Società inattiva)
La Procura Federale con atto del 2/12/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Andrea TRENTIN – Calciatore attualmente non tesserato
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 1, c.1 del C.G.S. e dell’art. 39, c.1 delle N.O.I.F. della
F.I.G.C. e art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., per avere sottoscritto ed inoltrato, per il tramite della Società Fluminense, una
richiesta di tesseramento per la Società medesima oltre il termine del 31 marzo c.a. e per avere disputato in posizione
irregolare la gara di Campionato di 2^ Categoria-Girone I – Fluminense-Lendinarese dell’1/5/2011 senza averne titolo
come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato;
il Sig. Dario ZANARDI – Presidente G.S. Fluminense
per rispondere della violazione di cui agli articoli 1,comma 1 del C.G.S., art. 39, comma 1 delle NOIF-FIGC e art.
10,commi 2 e 6 del C.G.S. per aver sottoscritto ed inoltrato la richiesta di tesseramento del calciatore Andrea Trentin
senza avere effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili
ostacoli avverso il tesseramento de quo;
il Sig. Alban DOMI – già Dirigente Accompagnatore G.S. Fluminense (attualmente Soc. La Vittoriosa)
per rispondere della violazione di cui agli articoli 61 delle NOIF-FIGC e art. 1,comma 1 del C.G.S. e art. 10, commi 2 e 6
del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto la distinta della gara di
Campionato di 2^ Categoria-Girone I – Fluminense-Lendinarese dell’1/5/2011 in cui dichiarava che i giocatori ivi
menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di
appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea Trentin non ne avesse titolo come succintamente
descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato;
la Società G.S. Fluminense (attualmente inattiva)
per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte
ascritte al suo Presidente ed al suo Dirigente Accompagnatore ed ai suoi tesserati, ovvero dei soggetti che comunque
abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,comma 5 del C.G.S. come sopra indicato.
Il deferimento é fondato sui motivi che sono stati ampiamente descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento stilato
dalla Procura Federale della F.I.G.C. e fatto pervenire alle parti deferite.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’udienza.
Nell’udienza del 7/2/2012 sono risultati presenti :
- il Sig. Dario ZANARDI già Presidente A.S. Fluminense
- il Sig. Domi ALBAN già Dirigente A.S. Fluminense (attualmente Dirigente La Vittoriosa)
- la Società A.S. FLUMINENSE rappresentata dal Sig. Dario Zanardi (attualmente inattiva)
- il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Non si é presentato :
- il Sig. Andrea TRENTIN calciatore attualmente non tesserato.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente alle parti deferite presenti le ragioni del deferimento,
evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, precisando che la Procura Federale é disposta ad
applicare il disposto di cui all’art. 23 nei confronti del Sig. Dario Zanardi (già Presidente A.S. Fluminense) e della Società
da lui rappresentata, mentre lo stesso art. 23 non può essere considerato per il Sig. Alban Domi e per il Sig. Andrea
Trentin.
Il Sig. Zanardi ha dimostrato il suo assenso per l’applicazione nei suoi riguardi e della Società A.S. Fluminense dell’art. 23
del C.G.S. ed aggiunge che non é stato mai sentito prima della presente udienza in fase istruttoria, osservando che, ove
questo fosse avvenuto non avrebbe avuto difficoltà ad ammettere le proprie responsabilità.
A questo punto Il Dott. Sciuto, preso atto di detta dichiarazione e della circostanza che, effettivamente, mai prima d’ora é
stato consentito a detti soggetti deferiti di prendere posizione sulle possibili ipotesi di incolpazione, ha ritenuto che, nella
specie, anche in ossequio ad un generale principio di equità ed uguaglianza di trattamento, possa trovare applicazione
l’ulteriore riduzione prevista dall’art. 24 del C.G.S. e chiede pertanto l’adozione delle seguenti sanzioni, considerando
l’applicabilità della riduzione complessiva anche alla Società Fluminense, oltre al suo Presidente che ha quantificato come
segue :
- a carico del Sig. Dario ZANARDI già Presidente A.S. Fluminense : sanzione della inibizione di giorni 50, a
far data dal suo eventuale reinserimento nei ruoli della F.I.G.C.;
- a carico della Società A.S. FLUMINENSE (attualmente inattiva) :
a) sanzione dell’ammenda di € 200,00;
b) 1 punto di penalizzazione da applicarsi al campionato maggiore al
quale la Società Fluminense dovesse prendere parte, anche sotto una
diversa denominazione, o in seguito a fusione con altra Società, o
trasferimento del titolo sportivo.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visti gli articoli 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2
del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
di irrogare le seguenti sanzioni :
- a carico del Sig. Dario ZANARDI già Presidente A.S. Fluminense : inibizione di giorni 50, a far data dal suo
eventuale reinserimento nei ruoli della F.I.G.C.;
- a carico della Società A.S. FLUMINENSE (attualmente inattiva) :
a) ammenda di € 200,00;
b) 1 punto di penalizzazione da applicarsi al campionato maggiore al
quale la Società Fluminense dovesse prendere parte, anche sotto una
diversa denominazione, o in seguito a fusione con altra Società, o
trasferimento del titolo sportivo.
Per quanto concerne la posizione dei Signori Trentin e Domi per i quali non operano i benefici di cui agli artt. 23 e 24 del
C.G.S. Il Dott. Sciuto ha chiesto l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
- a carico del Sig. Andrea TRENTIN calciatore attualmente non tesserato : anni 2 di squalifica o di inibizione, a
far data dal suo eventuale nuovo tesseramento a qualsiasi titolo nei ruoli
della F.I.G.C.;
- a carico del Sig. Alban DOMI già Dirigente A.S. Fluminense : anni 2 di inibizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
per quanto riguarda la posizione del Sig. Andrea Trentin (calciatore attualmente non tesserato), ritiene che la sanzione
tabellare prevista dall’art. 10 del C.G.S. sia assolutamente sproporzionata rispetto all’incolpazione ascritta e che l’ipotesi
prevista dalla norma non copra la medesima.
Per tale ragione si ritiene sanzione più equa adottare nei confronti del predetto :
Sig. Andrea TRENTIN la sanzione della squalifica per 2 giornate (o inibizione per giorni 15), che
decorrerà dall’eventuale tesseramento ad ogni e qualsiasi titolo nei ruoli
della F.I.G.C.
Identiche ragioni giustificano l’adozione della seguente sanzione nei confronti :
- del Sig. Alban DOMI già Dirigente A.S. Fluminense (attualmente Dirigente A.S.D. La Vittoriosa):
inibizione di giorni 30, a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato.
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