F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4529/469 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012). (295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4528/468 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012). (309) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4734/567 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4529/469 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012). (295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4528/468 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012). (309) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Societá SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 4734/567 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012). Con due separate note del 17.1.2012 ed altra nota del 24.1.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori Butelli Cesare e Bena Stefano, rispettivamente Presidente del C.d’A. ed Amministratore Delegato della Società Spal 1907 Spa, di cui sono entrambi legali rappresentanti, nonché la stessa Società, per rispondere: i primi due: a - della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, paragrafo IV, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b - della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, paragrafo V, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativamente agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; c – della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, paragrafo VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF per non avere depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 30 settembre 2011, come prescritto dalla normativa federale; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte ai suoi legali rappresentanti. Con memorie difensive in atti, i deferiti, ammesse le violazioni loro contestate, determinate da importanti investimenti finalizzati a rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria in un momento di crisi dell’intero sistema economico, richiamato l’art. 24 CGS, hanno chiesto contenersi le sanzioni nella misura del minimo edittale o di quella ritenuta di giustizia per ognuna delle violazioni ascritte. Alla riunione del 9.2.2012, previa riunione dei tre procedimenti per ragioni connessione soggettiva, il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 5 (cinque) per Butelli Cesare; inibizione di mesi 5 (cinque) per Bena Stefano; penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corrente campionato e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Spal 1907 Spa. Il difensore dei deferiti ha concluso come da memorie in atti. I deferimenti così riuniti sono fondati. Con due separate note del 12.12.2011 ed ulteriore nota del 10.1.2012 la Co.Vi.So.C., a seguito del controllo eseguito da Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C., segnalava alla Procura federale che la Società Spal 1907 Spa: a) non aveva documentato il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2011 entro il termine del 14.11.2011, vale a dire entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. IV, NOIF); b) non aveva documentato l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativamente agli emolumenti dovuti ai propri tesserati entro il termine del 14.11.2011, vale a dire entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. V, NOIF). c) non aveva depositato il prospetto R/I, con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 30 settembre 2011, entro il termine del 30 novembre 2011, vale a dire entro il termine di sessanta giorni dalla fine del terzo trimestre dell’esercizio, (art. 85, lett. C, par. VI, punto 1). I deferiti hanno ammesso i fatti contestati onde gli stessi, come peraltro risultanti dal report della Società di revisione, devono aversi per provati. Delle violazioni ascritte ai legali rappresentanti risponde anche la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS. In punto sanzioni l’art. 10, comma, 3, del CGS, per ognuna delle violazioni di cui ai punti a) e c) di cui sopra, prevede a carico della Società inadempiente l’applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. G), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Quanto alla violazione di cui al punto c), la sanzione prevista a carico delle Società di Lega Pro dall’art. 90, comma II, NOIF è quella dell’ammenda in misura non inferiore ad € 10.000,00. Ai fini della misura delle sanzioni da applicare al caso concreto si rileva la non applicabilità dell’invocato art. 24 del CGS. Tale norma consente agli organi giudicanti, su richiesta della procura, di ridurre, commutare o determinare secondo equità le sanzioni previste dalla normativa federale, solo nella contestuale ipotesi di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o accertamento di violazioni regolamentari. Nella fattispecie de qua, di contro, le violazioni sono state scoperte ed accertate nell’ambito delle verifiche eseguite dalla Società incaricata della revisione, senza che le ammissioni dei deferiti abbiano potuto aggiungere alcunché a quanto già risultante per tabulas. Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 5 (cinque) a carico di Butelli Cesare; inibizione di mesi 5 (cinque) a carico di Bena Stefano; punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico della Società Spal 1907 Spa.
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