F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all’epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl) Società US SIRACUSA Srl ▪ (nota n. 4532/470 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012). (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all’epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl) Società US SIRACUSA Srl ▪ (nota n. 4533/471 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all’epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl) Società US SIRACUSA Srl ▪ (nota n. 4532/470 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012). (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), MARCO MAUCERI (all’epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl) Società US SIRACUSA Srl ▪ (nota n. 4533/471 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012). Con atto del 17 gennaio 2012, la Procura federale ha deferito i Sig.ri Salvoldi Luigi, Amministratore Unico e legale rappresentante della U.S. Siracusa Srl e Mauceri Marco, Procuratore speciale e Legale rappresentante della stessa Società dal 23 settembre 2011, per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e la US Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Con distinto atto del 17 gennaio 2012 , la Procura federale ha inoltre deferito il Salvoldi e il Mauceri nelle suddette qualità per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alla mensilità di settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale e la US Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno dedotto che la ritardata documentazione attestante il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, ed il pagamento della mensilità di settembre 2011 nei termini previsti dalla normativa federale, potrebbe configurarsi come una mera irregolarità formale e non sostanziale, e comunque, in considerazione della lealtà della loro condotta, in caso di affermazione della loro responsabilità andrebbe irrogata la sanzione nella misura minima prevista, con i benefici sanzionatori di cui all’art. 24 del CGS. Pertanto i deferiti hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 del CGS, con conseguente applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19 del CGS. Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva. All’inizio della riunione odierna i Signori Luigi Salvoldi e Marco Mauceri, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Luigi Salvoldi e Marco Mauceri, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Salvoldi, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Marco Mauceri, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. La Procura federale ha concluso chiedendo per la Società la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che agli atti risultano le note del 12 dicembre 2011 con le quali la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la U.S. Siracusa Srl, in violazione di quanto previsto dall’art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 14 novembre 2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti relativi alla mensilità di settembre 2011. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito. Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85 lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della U.S. Siracusa Srl, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS Sanzione congrua e conforme alle disposizioni vigenti, appare quella di 2 (due) punti di penalizzazione per la US Siracusa Srl; P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Luigi Salvoldi; ▪ inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Marco Mauceri; Infligge alla US Siracusa Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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