F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (296) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENZO CORVEZZO (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Treviso Srl), MICHELE MACCHINI (all’epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Treviso Srl), Società FC TREVISO Srl ▪ (nota N°. 4547/461 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012
(296) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENZO CORVEZZO (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Treviso Srl), MICHELE MACCHINI (all’epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Treviso Srl), Società FC TREVISO Srl ▪ (nota N°. 4547/461 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).
Il deferimento
Con atto del 18/1/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A) il Sig. Renzo Corvezzo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società FC Treviso Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti delle mensilità di luglio e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
B) il Sig. Michele Macchini, Presidente del Collegio Sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società F.C. Treviso Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
C) la Società FC Treviso Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, delle condotte ascritte al proprio rappresentante legale e al Presidente del Collegio Sindacale.
All’inizio della riunione odierna i Signori Renzo Corvezzo e Michele Macchini, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Renzo Corvezzo e Michele Macchini, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Renzo Corvezzo, sanzione dell’inibizione di giorni 75 (settantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 50 (cinquanta); pena base per il Sig. Michele Macchini, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito per la Società deferita. In data 6/2/2012 il Sig. Renzo Corvezzo anche quale rappresentante della FC Treviso Srl faceva pervenire una memoria difensiva nella quale si evidenzia: - di aver inviato alla COVISOC nei termini la comunicazione di avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF; - di aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF in data 20/11/2011 rettificando e retrodatando la valuta al 14/11/2011. L’atto di difesa conclude con la richiesta, in via principale, di proscioglimento dagli addebiti contestati o, in via subordinata, la comminazione della sanzione minima prevista . Alla Riunione del 9/2/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la FC Treviso Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dal Sig. Renzo Corvezzo nella qualità di legale rappresentante della FC Treviso Srl. In particolare è documentalmente provato sia che la dichiarazione, seppur inviata nei termini, attesta circostanze e dati contabili non veritieri, sia che il pagamento contestato risulta effettuato in data successiva alla scadenza così come affermato nelle difese depositate. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo, compresa l’ammenda di cui all’art. 8, comma 1 del CGS.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di giorni 50 (cinquanta) al Sig. Renzo Corvezzo;
▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Michele Macchini;
infligge alla Società FC Treviso Srl le sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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