F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (301) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (all’epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), GIUSEPPE PASCA (soggetto responsabile del controllo contabile della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl ▪ (nota n. 4552/467 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012). (300) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (all’epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto /Calcio Srl), GIUSEPPE PASCA (soggetto responsabile del controllo contabile della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl ▪ (nota n. 4551/466 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (301) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (all’epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), GIUSEPPE PASCA (soggetto responsabile del controllo contabile della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl ▪ (nota n. 4552/467 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012). (300) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D’ADDARIO (all’epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto /Calcio Srl), GIUSEPPE PASCA (soggetto responsabile del controllo contabile della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl ▪ (nota n. 4551/466 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012). Con due distinti provvedimenti, entrambi del 18.1.2012, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor D'Addario Bartolomeo, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl, il Sig. Pasca Giuseppe, soggetto responsabile del controllo contabile della Società Taranto, nonché la Società medesima per rispondere in un deferimento: il D'Addario della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 c. 3 CGS, per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio, agosto e settembre 2011, nonchè della violazione di cui all'art. 8, c. 1, CGS per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione attestante circostanze non veritiere; il Sig. Pasca della violazione di cui all'art. 8, c. 1, CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione non veritiera; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato del suo dirigente e del presidente del collegio sindacale ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS. Nell'altro deferimento: il D'Addario della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 c. 3 CGS, per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità su menzionate, nonché sempre della violazione di cui all'art. 8, c. 1, CGS per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione attestante circostanze non veritiere; il Sig. Pasca ancora della violazione di cui all'art. 8, c. 1, CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione non veritiera; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato del suo dirigente e del presidente del collegio sindacale ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS. All’inizio della riunione odierna il Signor Bartolomeo D’Addario, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Bartolomeo D’Addario, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Bartolomeo D’Addario, sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per le altre parti. I deferiti hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive nelle quali, in sintesi, preliminarmente si richiede la riunione dei due su citati procedimenti di pari data per ragioni di connessione soggettiva, e si evidenzia, in sostanza, il ruolo di mero Presidente del Collegio sindacale del Sig. Pasca, non censito nel previsto modulo relativo alla Società Taranto depositato in Federazione e, pertanto, non passibile di sanzioni disciplinari; mentre per quanto riguarda la dichiarazione mendace del 14.11.11 (che falsamente sosteneva come tutti gli obblighi di pagamento di stipendi, contributi e ritenute fossero correttamente stati assolti) si sostiene che la stessa venne redatta in buona fede nella certezza di aver incassato dei crediti (circostanza invece non avvenuta) e che, quindi, si disponesse delle somme necessarie per pagare quanto dovuto in termini di stipendi, contributi e ritenute; d'altra parte – prosegue la difesa dei deferiti - in data 22.11.11 la Società comunicava che, in realtà, nessun pagamento era potuto avvenire. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti (il D’Addario ha patteggiato la sanzione) e l’irrogazione delle seguenti sanzioni complessive per i fatti di entrambi i deferimenti che la Commissione ritiene di riunire, per connessione soggettiva, anche in base alla richiesta della difesa: - per il Sig. Giuseppe Pasca: 3 (tre) mesi di inibizione; - per la AS Taranto Calcio Srl: 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate chiedendo, per il Sig. Pasca, in via preliminare l'improcedibilità e, in subordine, l'assoluzione nel merito perchè la fattispecie non costituirebbe dichiarazione non veridica; per la Società Taranto, ugualmente, l'assoluzione perché la fattispecie non costituirebbe dichiarazione non veridica; in subordine, l'irrogazione di pene miti e meno afflittive tenuto conto della citata comunicazione successiva del 22.11.11. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società Taranto Calcio Srl e, per essa, il suo su citato dirigente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 14.11.11, l'avvenuto pagamento degli emolumenti, nonchè delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti, per il trimestre luglio-settembre 2011, ai suoi tesserati e, anzi, avendo inviato alla COVISOC comunicazione del 14.11.11 nella quale mendacemente veniva affermato come tutti gli obblighi fossero stati assolti. Evidenzia la stessa COVISOC, inoltre, che i previsti pagamenti, non effettuati, ammontino a cifre del tutto considerevoli, vicine al milione di euro. A nulla rileva così il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che tale dichiarazione sarebbe stata inviata in “buona fede” nella erronea presunzione di avere le somme sufficienti per far fronte ai previsti pagamenti (evidentemente si sarebbe dovuto controllare prima di sottoscrivere e inviare comunicazioni ufficiali) e che, in data 22.11.11 una nuova – tardiva - comunicazione abbia invece confessato gli inadempimenti. Parimenti non pare poter essere accolta la richiesta della difesa di ritenere improcedibile il deferimento per il Sig. Pasca che, pur non rientrando nel modulo di censimento societario, nella sua qualità di Presidente del collegio sindacale, con la sottoscrizione della nota dichiarazione inveritiera si è, di fatto, sottoposto al vaglio delle normative Federali (si veda in particolare l’art. 1, comma 5 CGS) che prevedono la soggezione a tali norme anche per chi, pur non censito, abbia posto in essere qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società, comunque rilevante per l'ordinamento federale (ormai superato è, infatti, l’orientamento dei casi citati come precedenti dalla difesa dopo l’intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia Federale del 14.7.09). D’altra parte, anche l’intervento del legislatore federale del 5 maggio 2009 - col quale si è specificato come ogni comportamento omissivo (in questo caso mancata certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dei versamenti Irpef e Enpals) comporti di per sé autonoma sanzione, punibile come minimo edittale con un punto di penalizzazione per ogni omissione - rende impossibile aderire alla tesi difensiva di richiesta di pene più miti, pecuniarie. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta e oggettiva, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Giuseppe Pasca, l’inibizione di mesi 3, alla Società AS Taranto Calcio Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), con diffida ai sensi dell’art. 8 comma 3 CGS.
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