F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062 del 09 Febbraio 2012 (188) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RESPINGERE IL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. FRANCESCO ROSSI, FERDINANDO EULOGIO (tesserati ASD Taggia), PAOLO DA COSTA, GIANLUCA BERNASCONI, FABIO GARBARINO (tesserati Pol. Sassello) E DELLE SOCIETA’ ASD TAGGIA E POL. SASSELLO, EMESSA A SEGUITO DI ROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 26 del 17.11 .2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062 del 09 Febbraio 2012 (188) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RESPINGERE IL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. FRANCESCO ROSSI, FERDINANDO EULOGIO (tesserati ASD Taggia), PAOLO DA COSTA, GIANLUCA BERNASCONI, FABIO GARBARINO (tesserati Pol. Sassello) E DELLE SOCIETA’ ASD TAGGIA E POL. SASSELLO, EMESSA A SEGUITO DI ROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 26 del 17.11 .2011). Il Sostituto Procuratore Federale Regionale, con atto del 10 ottobre 2011, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, le seguenti parti: 1) Rosso Francesco, calciatore della ASD Taggia; 2) Eulogio Ferdinando, calciatore della ASD Taggia; 3) Da Costa Paolo, calciatore della Polisportiva Sassello; 4) Bernasconi Gianluca, calciatore della Polisportiva Sassello; 5) Garbarino Fabio, calciatore della Polisportiva Sassello; 6) La soc. Polisportiva Sassello; 7) La soc. ASD Taggia; per rispondere i calciatori della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in quanto al 33° del secondo tempo della gara Polisportiva Sassello/ASD Taggia del 13/02/2011, dopo che alcuni calciatori della ASD Taggia (non identificati) avevano tentato, pur non riuscendovi, di scavalcare la rete di recinzione per accedere negli spalti dove sostenitori delle due squadre erano venuti alle mani, hanno dato origine, partecipandovi attivamente, ad una rissa nel terreno di giuoco, colpendosi a vicenda con calci e pugni, tanto da costringere l’arbitro, anche per evidenti motivi di incolumità personale ( viste anche le minacce rivolte alla sua persona), a raggiungere il suo spogliatoio, dichiarando la sospensione anticipata della gara, e le società Polisportiva Sassello e ASD Taggia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri rispettivi calciatori incolpati. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 17 novembre 2011, proscioglieva tutte le parti deferite, sostenendo che appariva inconfutabile che “un supplemento” di rapporto, sottoscritto e spedito spontaneamente dall’arbitro quindici giorni dopo la data della gara, con i nominativi dei calciatori partecipanti alla rissa e all’epoca non identificati, non può costituire prova della colpevolezza dei deferiti perché contraddice quanto riferito sul primo referto. I supplementi sono rilasciati a richiesta degli organi giudicanti per fornire spiegazioni su punti eventualmente poco chiari del rapporto e non per stravolgerne il contenuto. La scarsa attendibilità di tale documento è corroborata dalla relazione dell’inquirente nella quale è evidenziato il comportamento affatto collaborativo dell’arbitro che prima non si faceva contattare, all’indirizzo di reperibilità, dal rappresentante arbitrale presso il Giudice Sportivo e poi si rifiutava di presentarsi alla convocazione dell’inquirente al quale rispondeva, dopo alcuni tentativi, soltanto al telefono. Era sufficiente per ritenere che il giovane arbitro, nel frattempo dimissionario dall’AIA, abbia agito per avidità dopo aver visto qualche turbolenza sugli spalti senza essere stato oggetto di comportamenti aggressivi e violenti da parte dei calciatori e dirigenti delle due squadre e abbia redatto il successivo referto per giustificare la decisione, malamente assunta, di porre fine anticipatamente alla gara. Avverso codesta pronuncia ricorre la Procura Federale, la quale contesta sia in fatto che in diritto la decisione assunta dalla CDT Liguria, adducendo a sostegno della propria impugnazione la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità ai quali deve ispirarsi, con le proprie condotte, ogni soggetto che svolga attività in seno all’ordinamento federale. Altresì chiede che venga accertato se ad una successiva integrazione volontaria di un precedente rapporto arbitrale, non sollecitata da alcun organo giudicante territoriale, in assenza di una necessaria prova contraria e, comunque, tardiva per essere utilizzata dallo stesso in sede di irrogazione delle sanzioni, debba essere concesso il privilegio di cui all’art. 35 comma 1 del CGS, così attribuendogli piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Alla riunione odierna è comparso solo il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi contenuti nel ricorso, con le sanzioni della squalifica per due gare ciascuno ai calciatori Francesco Rosso, Ferdinando Eulogio, Paolo Da Costa, Gianluca Bernasconi e Fabio Garbarino, mentre per le società ASD Taggia e Polisportiva Tassello, rispettivamente l’ammenda di Euro trecento la prima, e di Euro duecento la seconda. Il ricorso è fondato e merita l’accoglimento, a prescindere sulla disquisizione di pavidità o meno dell’arbitro; in effetti lo scritto inviato dal direttore di gara (anche se in ritardo) su richiesta del sig. Mario Attardi, nella sua qualità di rappresentante AIA presso il Giudice Sportivo, è stato ricevuto come “ALLEGATO AL REFERTO DELLA GARA. POL. SASSELLO/TAGGIA CAMP. I CAT. DISPUTATA AD ALBISOLA MARINA (SV) IL 13/02/2011 ALLE ORE 17,30”, e pertanto deve necessariamente essere considerato e trattato ai sensi dell’art. 35 comma 1, 1.1 Indubbiamente il Giudice Sportivo, non avendo più in suo potere i termini sanzionatori, è stato costretto a rimettere gli atti presso la Procura Federale per far attivare le procedure inquirenti nei confronti di quei tesserati indicati nel supplemento del referto arbitrale, che si sono resi responsabili di condotte censurabili; ne consegue per le società ASD Taggia e Polisportiva Sassello la dichiarazione di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. P.Q.M. Accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, ed infligge: ai calciatori Francesco Rosso, Ferdinando Eulogio, Paolo Da Costa, Gianluca Bernasconi e Fabio Garbarino la squalifica per 2 (due) gare effettive, da scontarsi nei rispettivi campionati nella corrente stagione sportiva, applica l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla Soc. ASD Taggia e l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) alla Soc. Polisportiva Sassello.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it