F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062 del 09 Febbraio 2012 (203) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ALESSIO CLEMENZA (Presidente della Soc. ASD Scoglitti Soccer), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (204) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SALVATORE COSTANTINO (Presidente della Soc. GSD Sacro Cuore Milazzo), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (205) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. LUIGI SINDONA (Presidente della Soc. ASD Pro Mende Calcio), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (206) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONINO ARMATO (Presidente della Soc. PD Pro Mazara), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (207) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RAIMONDI (Presidente della Soc. ASD Termitana 1952), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (208) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GUGLIELMO MASTROENI (Presidente della Soc. Pol. Antillese), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (209) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE GARGANO (Presidente della Soc. ASD Stella D’Oriente), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (210) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONINO MICELI (Presidente della Soc. US Spadaforese), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (211) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SALVATORE MORREALE (Presidente della Soc. FCD Serradifalco), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (212) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. FRANCESCO NOBILE (Presidente della Soc. ASD Scommettendo), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (213) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIOVANNI GARUFI (Presidente della Soc. ASD Real Aci), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (214) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CULTRERA (Presidente della Soc. ASD Polisportiva Gioiosa), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (215) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. LUCIANO BASTINO (Presidente della Soc. ASC Itala), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (216) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SANTINA SANTORO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Riviera dello Stretto), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (217) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. RINALDO DRAGO (Presidente della Soc. USD Virtus Ispica), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062 del 09 Febbraio 2012 (203) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ALESSIO CLEMENZA (Presidente della Soc. ASD Scoglitti Soccer), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (204) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SALVATORE COSTANTINO (Presidente della Soc. GSD Sacro Cuore Milazzo), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (205) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. LUIGI SINDONA (Presidente della Soc. ASD Pro Mende Calcio), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (206) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONINO ARMATO (Presidente della Soc. PD Pro Mazara), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (207) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RAIMONDI (Presidente della Soc. ASD Termitana 1952), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (208) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GUGLIELMO MASTROENI (Presidente della Soc. Pol. Antillese), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (209) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE GARGANO (Presidente della Soc. ASD Stella D’Oriente), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (210) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONINO MICELI (Presidente della Soc. US Spadaforese), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (211) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SALVATORE MORREALE (Presidente della Soc. FCD Serradifalco), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (212) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. FRANCESCO NOBILE (Presidente della Soc. ASD Scommettendo), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (213) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIOVANNI GARUFI (Presidente della Soc. ASD Real Aci), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (214) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CULTRERA (Presidente della Soc. ASD Polisportiva Gioiosa), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (215) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. LUCIANO BASTINO (Presidente della Soc. ASC Itala), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (216) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. SANTINA SANTORO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Riviera dello Stretto), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). (217) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. RINALDO DRAGO (Presidente della Soc. USD Virtus Ispica), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 173/cdt9 del 22.11 .2011). Occorre premettere in fatto quanto segue. La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010 – 2011. Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l’inosservanza del primo termine, ancorchè di natura ordinatoria , anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un’ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale. Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare. Si precisava, infine, che l’inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato all’attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 2 febbraio 2011, in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati di detto Comitato, una di Eccellenza e tutte le altre di Prima Categoria, non avevano perfezionato l’iscrizione al campionato di competenza, in quanto avevano regolarizzato la propria posizione entro il secondo termine ed erano pertanto incorse nell’illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, deferisse le società inadempienti per l’applicazione dell’ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00. Le Società segnalate, ad ognuna delle quali la lettera era stata inviata ai fini della conoscenza della contestazione ad esse mossa, erano per la Eccellenza la U.S. Spadaforese, per la Prima Categoria la USD Virtus Ispina, la ASD Scommettendo, la FCD Serradifalco, la PD Promazara, la ACD Termitana 1952, la Pol. Antillese, la GSD Sacro Cuore Milazzo, la ASD Scoglitti Soccer, la ASD Real Aci, la Pol. Dil. Riviera dello Stretto, la ASD Stella d’Oriente, la ASD Polisportiva Gioiosa, la ASC Itala, la ASD Pro Mende Calcio, che la Procura Federale, con separati atti del 24/27 giugno 2011, deferiva singolarmente alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna deferita, che nell’ordine di elencazione delle suddette Società, risultavano essere i Sigg.ri Antonino Miceli, Rinaldo Drago, Francesco Nobile, Salvatore Morreale, Antonino Armato, Giuseppe Raimondi, Guglielmo Mastroeni, Salvatore Costantino, Alessio Clemenza, Giovanni Garufi, Santina Santoro, Giuseppe Gargano, Francesco Cultrera, Luciano Bastino e Luigi Sindona. In ogni deferimento veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali del C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l’obbligo per le Società di iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; alle Società la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l’addebito ascritto al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 173 del 22 novembre 2011, accoglieva i Deferimenti limitatamente alle Società, alle quali irrogava l’ammenda, ma li respingeva nei confronti dei legali rappresentanti delle stesse, motivando che l’art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevedeva soltanto o una pena pecuniaria ovvero la penalizzazione di punti in classifica a carico delle Società inadempienti, lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati, mentre nessuna sanzione era prevista nei confronti dei legali rappresentanti delle società. Per l’effetto venivano inflitte le seguenti ammende: US Spadaforese € 150,00; USD Virtus Ispica , ASD Scommettendo , FCD Serradifalco, PD Pro Mazara, ACD Ternitana 1952, P.l. Antillese, GSD Sacro Cuore Milazzo , ASD Scoglitti Soccer, AC Reali ACI, Pol. Dil. Riviera dello Stretto, ASD Stella d’Oriente, ASD Polisportiva Gioiosa, ASC Itala, ASD Mende Calcio € 50,00 cadauna. Avverso siffatte decisioni ricorre con separati atti la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti e deducendo che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venga inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi tre per ognuno. Ha aggiunto la ricorrente che le decisioni impugnate si sono poste in contrasto con il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche di ambito territoriale, i quali, in casi analoghi, avevano affermato la concomitante responsabilità del legale rappresentante e della società in relazione all’art. 1 comma 1 CGS quanto al primo ed all’art. 4 comma 1 quanto alla seconda. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi, previa riunione degli stessi. Nessuno è comparso dei deferiti, i quali non hanno in alcun modo controdedotto. La Commissione osserva quanto segue. In via preliminare, dev’essere disposta la riunione dei ricorsi (dal n. 203 al n. 217) stante l’evidente connessione oggettiva tra loro esistente. Nel merito, il ricorso è fondato e dev’essere accolto. Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle Disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l’inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H). Inoltre, l’art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all’obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali dev’essere inevitabilmente ascritto l’addebito del mancato adempimento. In sintesi, sussiste in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione di questa Commissione n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011). In tale contesto, appare incontestabile l’inosservanza delle norme regolatrici della materia di che trattasi contenuta in tutte le decisioni impugnate, che andranno riformate limitatamente al vizio della mancata inibizione dei summenzionati legali rappresentanti delle deferite; a tutti costoro andrà inflitta la sanzione della inibizione, da comminarsi in maniera minore rispetto al chiesto, avuto riguardo all’orientamento di questa Commissione, consolidatosi in giorni trenta di inibizione per il primo inadempimento contestato ed in giorni quindici per ogni inadempimento ulteriore. Nei casi dedotti nel presente procedimento e, più in particolare dalla denuncia 2 febbraio 2011 del Presidente del Comitato Regione Sicilia sopracitata, parrebbe desumersi che ad ogni Società sia stato contestato un solo inadempimento. P.Q.M. a parziale modifica di ogni Decisione impugnata, infligge ai Sigg.ri, Alessio CLEMENZA (Presidente della Soc. ASD Scoglitti Soccer); Salvatore COSTANTINO (Presidente della Soc. GSD Sacro Cuore Milazzo); Luigi SINDONA (Presidente della Soc. ASD Pro Mende Calcio); Antonino ARMATO (Presidente della Soc. PD Pro Mazara); Giuseppe RAIMONDI (Presidente della Soc. ASD Termitana 1952); Guglielmo MASTROENI (Presidente della Soc. Pol. Antillese); Giuseppe GARGANO (Presidente della Soc. ASD Stella D’Oriente); Antonino MICELI (Presidente della Soc. US Spadaforese); Salvatore MORREALE (Presidente della Soc. FCD Serradifalco); Francesco NOBILE (Presidente della Soc. ASD Scommettendo); Giovanni GARUFI (Presidente della Soc. ASD Real Aci); Francesco CULTRERA (Presidente della Soc. ASD Polisportiva Gioiosa); Luciano BASTINO (Presidente della Soc. ASC Itala); Santina SANTORO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Riviera dello Stretto); Rinaldo DRAGO (Presidente della Soc. USD Virtus Ispica), la inibizione di gg. 30 (trenta) ciascuno.
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