F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 8 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 15 Febbraio 2012 1. RICORSO DEL F.C. INDOOR LIVIGNO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-6; – DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – DELL’AMMENDA DI € 150,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INDOOR LIVIGNO/ MGM 2000 DEL 2.11.2011 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 17, COMMA 3, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 33 del 22.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 8 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 15 Febbraio 2012
1. RICORSO DEL F.C. INDOOR LIVIGNO AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-6;
- DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA;
- DELL’AMMENDA DI € 150,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INDOOR LIVIGNO/ MGM 2000 DEL 2.11.2011 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 17, COMMA 3, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 33 del 22.12.2011)
Con decisione pubblicata nel Com. Uff. del 10.11.2011 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, rilevato che la società Indoor Livigno aveva comunicato per iscritto al direttore di gara che non avrebbe disputato la gara del precedente 2 novembre contro la MGM 2000 a causa di un improvviso lutto che aveva colpito il suo calciatore Trameri e ritenuta la società stessa oggettivamente responsabile della mancata disputa dell’incontro, le applicava ai sensi dell’art. 17 C.G.S. la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda nella misura di € 150,00. La decisione, impugnata dalla società, veniva confermata con pronuncia pubblicata il 22 dicembre 2011 dal Comitato Regionale Lombardia che giudicava esente da vizi il provvedimento appellato, ritenendo inapplicabile alla fattispecie la disposizione dell’art. 55, N.O.I.F. sotto il profilo che la manifestazione della volontà di rinunciare alla gara costituisce di per sé violazione regolamentare indipendentemente dalle ragioni che ne stanno alla base: il Giudice d’appello statuiva che si sarebbe potuto, piuttosto, chiedere il rinvio o lo spostamento della gara ad altra data secondo le previsioni regolamentari. Contro quest’ultima pronuncia proponeva reclamo a questa Corte la F.C. Indoor Livigno, che ne chiedeva la totale riforma con conseguente ordine di disputa della gara, tenuto conto di un complesso di circostanze, riferibili alla drammaticità dell’evento, all’irrilevanza della gara per la classifica, ai vani tentativi di avvisare l’arbitro tempestivamente dell’evento luttuoso, al grave turbamento che la morte del padre del proprio calciatore aveva creato nell’ambiente locale. Ciò premesso, la Corte rileva che il reclamo è inammissibile in quanto è stato proposto contro un provvedimento adottato in ambito regionale in grado d’appello, e, pertanto, non impugnabile – se non per le ipotesi, qui non ricorrenti, di revocazione o revisione – davanti gli organi di giustizia federale. Tuttavia, ragioni di equità e di parità di trattamento suggeriscono alla Corte di disporre la trasmissione degli atti al Presidente Federale perché valuti la possibilità di esercitare il proprio potere di autonoma impugnazione della pronuncia del Giudice Sportivo, confermata dal Comitato Regionale, secondo giustizia. Ed invero, in altra recente occasione, una diversa sezione di questa Corte ha accolto un siffatto ricorso proposto dal Presidente Federale relativamente ad un caso di mancata disputa di una gara a seguito della morte improvvisa del dirigente accompagnatore di una delle società chiamate alla disputa stessa. Sotto questo aspetto, pertanto, la Corte ritiene di sottoporre alla definitiva determinazione del Presidente Federale l’apprezzamento delle circostanze del caso in esame. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal F.C. Indoor Livigno di Livigno (Sondrio). Dispone la trasmissione degli atti al Presidente Federale per la valutazione circa l’eventuale adozione di iniziative di propria competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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