F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 8 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 15 Febbraio 2012 2. RICORSO DELL’U.S.C.F. VITTORIO VENETO AVVERSO: – LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE DA RE GIULIA; – LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE PIAI NATASHA SEGUITO GARA SAN ZACCARIA/VITTORIO VENETO DEL 29.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 1.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 8 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 15 Febbraio 2012 2. RICORSO DELL’U.S.C.F. VITTORIO VENETO AVVERSO: - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE DA RE GIULIA; - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE PIAI NATASHA SEGUITO GARA SAN ZACCARIA/VITTORIO VENETO DEL 29.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 1.2.2012) L'U.S.C.F. Vittorio Veneto, partecipante al Campionato di Serie B del Calcio Femminile, reclama, nell'interesse delle sue calciatrici Da Re Giulia e Piai Natasha, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 55 dell'1.2.2012) che ha inflitto alle predette rispettivamente la sanzione della squalifica per 5 e 3 giornate, avendole ritenute responsabili, in occasione della gara San Zaccaria/Vittorio Veneto del 29.1.2012, la Da Re, di avere, dopo essere stata espulsa, profferito ripetute ingiurie all'indirizzo dell'arbitro, entrando, quindi, a gioco ripreso, in campo, la Piai di aver volontariamente colpito con un calcio da tergo un'avversaria. Lamenta, dopo una serie di opinabili critiche alla direzione arbitrale, che le sue calciatrici siano state punite con eccessivo rigore e chiede una riduzione delle sanzioni irrogate. Il ricorso può essere accolto limitatamente alla posizione della Da Re. Ed invero la squalifica comminata alla Piai è contenuta nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4, lett. b) C.G.S. per atti di violenza contro calciatori, tale dovendosi qualificare la condotta della summentovata sulla base di quanto risulta dal referto di gara che, in materia, costituisce, per dettato regolamentare (art. 35, comma 1, n. 1 C.G.S.), fonte di prova privilegiata. A diverse conclusioni si può pervenire per quanto concerne le infrazioni addebitate alla Da Re aggiungendo alle 2 giornate inflitte per le offese al direttore di gara previste dall'art. 19, comma 4, lett. a) 1 giornata per l'aggravante costituita dalla sua qualità di capitano ed un'ulteriore giornata per il suo irregolare rientro in campo dopo l'espulsione. Il tutto per un totale di 4 giornate in accoglimento della richiesta di riduzione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.C.F. Vittorio Veneto di Vittorio Veneto (Treviso), riduce a 4 giornate la squalifica inflitta alla calciatrice Giulia Da Re. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it