COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 14/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.82 della Società ODISSEA 2000 ROSSANO C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.96 del 2.2.2012 (squalifica del calciatore ROCHA Soares Marcos Fernando per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 14/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.82 della Società ODISSEA 2000 ROSSANO C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.96 del 2.2.2012 (squalifica del calciatore ROCHA Soares Marcos Fernando per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVATO che dal rapporto del commissario di campo è incontrovertibilmente emerso che il calciatore Rocha Soares Marcos Fernando, a fine gara, ha colpito con un pugno un sostenitore della squadra avversaria; che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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