COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144/LND del 10/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ROMANO SIMONE, LOBOSCO ANDREA, SANTORO ANDREA E VITALI ANDREA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E ART. 40 COMMA 3 E 3 BIS NOIF E 10 COMMA 2 E 6 C.G.S., DEI DIRIGENTI RAFFAELE TRICHERA, CARLO CONTI E SERGIO GIOVANNINI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF, DEL PRESIDENTE MAURIZIO PERCONTI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 CGS E ART. 40 COMMA 3 E 3 BIS NOIF, E DELLA SOCIETÀ ASD VIGOR PERCONTI AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144/LND del 10/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ROMANO SIMONE, LOBOSCO ANDREA, SANTORO ANDREA E VITALI ANDREA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E ART. 40 COMMA 3 E 3 BIS NOIF E 10 COMMA 2 E 6 C.G.S., DEI DIRIGENTI RAFFAELE TRICHERA, CARLO CONTI E SERGIO GIOVANNINI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF, DEL PRESIDENTE MAURIZIO PERCONTI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 CGS E ART. 40 COMMA 3 E 3 BIS NOIF, E DELLA SOCIETÀ ASD VIGOR PERCONTI AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. Il Procuratore Federale, preso atto della nota del Presidente del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. del 5.1.2011, con la quale segnalava una possibile elusione da parte della Società A.S.D. VIGOR PERCONTI della normativa Federale ed in particolare dei precetti degli articoli indicati in titolo, con riguardo al tesseramento del calciatore SANTORO DOMENICO, svincolato dalla Società LUCERA CALCIO, che si era successivamente tesserato in data 22.12.2009 per la Società VIGOR PERCONTI con vincolo pluriennale; del calciatore LOBOSCO ANDREA, svincolato dalla società BASILICATA, che si tesserava per la Società VIGOR PERCONTI in data 5.11.2012 con vincolo pluriennale; il calciatore VITALI ANDREA, svincolato dalla società GALLIPOLI, che si tesserava in data 29.10.2010 con la VIGOR PERCONTI con vincolo pluriennale; del calciatore ROMANO SIMONE svincolato dalla società GALLIPOLI, che si tesserava in data 29.10.2010 sempre con la Società VIGOR PERCONTI con vincolo pluriennale. Premette il Procuratore Federale che la denunciata posizione del giovane calciatore DOMENICO SANTORO è stato già oggetto di separato provvedimento disciplinare, ritualmente giudicato dagli Organi di Giustizia Sportiva. Prende atto altresì l’Organo Requirente , in relazione alla sopraccitata comunicazione del Settore Giovanile del 5.1.2011, che per i calciatori LOBOSCO ANDREA, SANTORO ANDREA e VITALI ANDREA la Pol. VIGOR PERCONTI non ha presentato alcuna formale richiesta, in deroga all’art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF, e che con successiva nota del 21.10.2010 il Settore Giovanile e Scolastico ha espresso parere negativo al tesseramento del giovane calciatore ROMANO SIMONE atteso che il caso proposto non rientra nella casistica prevista dall’art. 40 comma 3 bis delle NOIF, avendo lo stesso trasferito la propria residenza a Roma presso la Sig.ra Vasselli Antonietta in data 28.9.2010. Il Rappresentante Federale ha altresì preso atto che il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento del 4.1.2011, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett a) delle NOIF ha disposto la revoca dei tesseramenti dei calciatori ROMANO SIMONE e VITALI ANDREA, in quanto ritenuti illegittimi per mancanza di requisiti di cui all’art. 40 comma 3 delle NOIF. La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 1°.3.2011, respingeva il reclamo della POL. VIGOR PERCONTI e confermava la disposta revoca del tesseramento del calciatore ROMANO SIMONE da parte del C.R. Lazio. Ha infine rilevato il Collaboratore Federale che il comitato Regionale Lazio in data 21.1.2011 ha disposto la revoca del tesseramento dei giovani calciatori LOBOSCO ANDREA e SANTORO ANDREA, in quanto ritenuti illegittimi per mancanza dei requisiti di cui all’art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF. Dalle indagini esperite, la Procura Federale, su tutta questa vicenda, ha accertato che la POL. VIGOR PERCONTI ha inteso tesserare i suddetti giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni, senza che gli stessi, unitamente ai propri nuclei familiari, abbiano mai trasferito la propria residenza nella Regione Lazio, mantenendo la residenza nei Comuni di origine, ubicati in altre e diverse Regioni. Anche in sede di audizione di tutti i predetti calciatori e del Presidente della VIGOR PERCONTI è emerso in modo incontrovertibile come il tesseramento è avvenuto previa simulazione di un cambio d residenza degli stessi, senza che il trasferimento di residenza abbia mai interessato l’intero nucleo familiare. Rileva il Collaboratore della Procura che i suddetti calciatori sono stati utilizzati nella stagione sportiva 2010/2011 dalla VIGOR PERCONTI nelle gare di Campionato Regionale Giovanissimi negli incontri del 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 8/12, 12/12, 19/12/2010 e 9.1.2011 e 16.1.2011, come da acquisite distinte di gara, sottoscritte dai Dirigenti Accompagnatori Sigg.ri TRINCHERA RAFFAELE, GIOVANNINI SERGIO e CONTI CARLO che hanno attestato la regolarità del relativo tesseramento dei giovani calciatori. Considera, anche, la Procura Federale che la recente giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, circa il principio di tutela della crescita sportiva, educativa e scolastica dei giovani calciatori che vengono tesserati in Società di altre Regioni, preveda l’obbligo da parte delle Società di indagare sulla ricorrenza di tutti gli elementi utili a realizzare correttamente il tesseramento del giovane calciatore. Detto tutto ciò, la Procura federale ha disposto il deferimento dei calciatori ROMANO SIMONE, LOBOSCO ANDREA, SANTORO ANDREA e VITALI ANDREA per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 e 3 bis NOIF e 10 comma 2 e 6 C.G.S., i Dirigenti RAFFAELE TRICHERA, CARLO CONTI e SERGIO GIOVANNINI per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del C.G.S. in relazione agli artt. 39, 40 e 66 comma 4 delle NOIF, del Presidente MAURIZIO PERCONTI per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 4 CGS e art. 40 comma 3 e 3 bis NOIF, e della Società ASD VIGOR PERCONTI ai sensi dell’art 4 commi 1 e 2 C.G.S. Alla riunione erano presenti il Rappresentante della Procura Federale e il Presidente della POL. VIGOR PERCONTI, Sig, PERCONTI MAURIZIO assistito dall’Avv. GALLI ANDREA. La Commissione Disciplinare rilevava preliminarmente che i calciatori VITALI ANDREA e ROMANO SIMONE hanno manifestato impedimento a comparire a motivo delle avverse condizioni atmosferiche, provenendo entrambi da Gallipoli (LE). Osservato che l’impedimento manifestato appare legittimo, sia in considerazione delle note e generalizzate condizioni atmosferiche avverse sia in ragione della consultazione operata sul sito dell’Aeronautica Militare che documenta la presenza di precipitazioni nevose in atto sia nella Puglia meridionale che nella Basilicata; ritenuto, altresì, non scindibili le posizioni dei predetti tesserati con quelle degli altri calciatori LOBOSCO ANDREA e SANTORO ANDREA per l’evidente identità di posizioni nel procedimento DISPONE Lo stralcio della posizione dei 4 tesserati predetti, rinviando la discussione ad altra riunione e di procedersi oltre, relativamente alla posizione degli altri soggetti deferiti. Visto altresì le proposte di applicazione di sanzione concordata ai sensi dell’art. 23 CGS per la Società VIGOR PERCONTI ed i tesserati MAURIZIO PERCONTI, RAFFAELE TRINCHERA, SERGIO GIOVANNINI e CONTI CARLO; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata APPLICA - alla A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI Euro 1.000 di ammenda e 5 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Giovanissimi 2011/2012 (p.b. € 1.500 di ammenda e 7 punti di penalizzazione diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S.) - al Presidente MAURIZIO PERCONTI l’inibizione per mesi 8 (p.b. inibizione mesi 12 diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S.) - al Dirigente RAFFAELE TRINCHERA l’inibizione per mesi 4 (p.b. inibizione per mesi 6 diminuita ai sensi dell’art 23 C.G.S.) - al Dirigente GIOVANNINI SEGIO l’inibizione per mesi 2 ( p.b. inibizione per mesi 3 diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S.) - al Dirigente CARLO CONTI l’inibizione per mesi 2 ( p.b. inibizione per mesi 3 diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S.) Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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