COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 16/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 16.1.2012 – a carico di: – US VISCONTINI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi I° del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Sig. Livio Volpi.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 16/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 16.1.2012 - a carico di: - US VISCONTINI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi I° del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Sig. Livio Volpi. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con il sig. CARBONI Mauro attuale Presidente della US VISCONTINI, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale e la deferita US VISCONTINI ha chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: Euro 3.000,00 di ammenda, ridotta ad Euro 2.000,00 per il rito, OSSERVA il gravissimo comportamento addebitato all'allora Presidente, sig. Volpi, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti ed in particolare dalla sentenza resa nei confronti dello stesso dal Tribunale Penale di Milano in data 2.3.2011 e divenuta irrevocabile in data 24.11.2011, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'Art. 23 del CGS, APPLICA alla US VISCONTINI l'ammenda di Euro 2.000,00. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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