COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 16 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.SANT’ANTONIO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 02.02.2012. Gara Sant’Antonio / Atletico Maddalena del 29.01.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 16 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.SANT’ANTONIO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 02.02.2012. Gara Sant’Antonio / Atletico Maddalena del 29.01.2012. Con reclamo del 06.02.2012 la società Sant’Antonio chiede la riduzione della squalifica per cinque giornate comminata dal Giudice Sportivo al proprio giocatore Pietro Pittorru. Come emerge dal C.U. n° 25 del 02.02.2012, la sanzione è dipesa dal fatto che il Pittorru “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare ingiuriava ed apostrofava volgarmente e ripetutamente l’arbitro; ritardava l’uscita dal recinto di gioco, quindi si allontanava e subito tornava indietro ed affrontava lo stesso con un atteggiamento minaccioso ritardando la ripresa del gioco; desisteva da tale comportamento dopo l’intervento del proprio capitano. Inoltre una volta raggiunti gli spogliatoi persisteva ancora per diversi minuti in tale ignobile condotta”. A sostegno del reclamo la società deduce, in sintesi, l’eccessiva gravità della sanzione disciplinare inflitta. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo lo ritiene fondato. Ed invero, il Pittorru si è sostanzialmente limitato ad ingiuriare l’arbitro e a ritardare l’uscita dal recinto di gioco, senza, però, mai trasmodare in atteggiamenti violenti. Di talchè si ritiene eccessivo il provvedimento adottato, la sanzione va quindi ridotta a tre giornate. Per questi motivi, la Commissione dispone la riduzione della squalifica a tre giornate di gara e il non addebito della tassa.
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