COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 16 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MALASPINA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 09.02.2012. Gara Malaspina / Ittiri del 05.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 16 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MALASPINA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 09.02.2012. Gara Malaspina / Ittiri del 05.02.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Malaspina ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Fabio Planetta è stato squalificato per tre gare perché espulso per fallo di reazione, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro nonché avverso l’ammenda di Euro 140,00 per aver permesso l’accesso ad estranei nel recinto di gioco, uno dei quali insultava l’arbitro e per il malfunzionamento dell’impianto idrico. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, asserisce che l’arbitro avrebbe mal visto o mal interpretato l’episodio e richiede la riduzione della squalifica. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. In primis si dichiara l’inammissibiltà del reclamo nela parte in cui s’impugna l’ammenda, in forza del disposto normativo di cui all’art.45, lett.d, del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto concerne invece il provvedimento di squalifica si evidenzia che la condotta posta in essere dal giocatore è indubitalbimente censurabile, attese le ingiurie da lui proferite; ciò nondimeno, l’assenza di minacce unita al fatto che il comportamento del giocatore non è stato reiterato e soprattutto posto in essere in un momento di frustrazione, a seguito di un fallo pocanzi subito, la sanzione più adeguata e proporzionata al fatto è quella di complessive due giornate di gara. La Commissione pertanto, in parziale riforma del provvedimento di squalifica, dispone la riduzione da tre a due giornate mentre dichiara inammissibile il ricorso relativamente al punto dell’ammenda. Dispone il non addebito della tassa.
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