COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.1. OPPOSIZIONE A.C. MM SAREGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica sino al 31/3/2012 assistente arbitrale Crestani Loris – Campionato Giovanissimi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.1. OPPOSIZIONE A.C. MM SAREGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica sino al 31/3/2012 assistente arbitrale Crestani Loris – Campionato Giovanissimi Regionale La Società MM Sarego ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 48 del 25/1/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino al 31/3/2012 a carico dell’assistente arbitrale Crestani Loris : “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro, anche dopo la notifica dell’allontanamento dal terreno di gioco”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. MM Sarego; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente munito di delega; atteso che il rapporto dell’arbitro é risultato essere dettagliato e preciso nell’esporre l’accadimento oggi contestato; valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo rispetto ai fatti ascritti; constatato che non sono emersi elementi validi per una riforma della delibera impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società MM Sarego; - di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’assistente arbitrale Crestani Loris sino al 31/3/2012; - di introitare la tassa reclamo versata.
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