COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Lucio DE CONTO – Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti) – del Sig. Angelo STELLA – Vice Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti) – del Sig. Massimo MENIN – Consigliere C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti)
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
Nei confronti :
- del Sig. Lucio DE CONTO – Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti)
- del Sig. Angelo STELLA – Vice Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti)
- del Sig. Massimo MENIN – Consigliere C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti)
La Procura Federale con atto del 24/10/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Lucio DE CONTO
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.
21, commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto importanti cariche societarie, rilevanti anche in ambito federale, per gran
parte del biennio antecedente la dichiarazione di fallimento ed, in particolare, dal 19 novembre 2003 al 30 settembre
2005, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 24 novembre 2003 al 30 settembre 2005, la carica di
Presidente del Consiglio Direttivo della Società Pievigina Calcio S.r.l., contribuendo alla cattiva gestione della Società,
con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società (vedi atto di deferimento
allegato).
il Sig. Angelo STELLA
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.
21, commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto importanti cariche societarie, rilevanti anche in ambito federale, per gran
parte del biennio antecedente la dichiarazione di fallimento ed, in particolare, dal 19 novembre 2003 al 30 settembre
2005, la carica di Consigliere e dal 24 novembre 2003 al 30 settembre 2005, la carica di Vice Presidente del Consiglio
Direttivo della Società Pievigina Calcio S.r.l., contribuendo alla cattiva gestione della Società, con particolare riferimento
alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società (vedi copia atto di deferimento allegata).
il Sig. Massimo MENIN
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.
21, commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto importanti cariche societarie, rilevanti anche in ambito federale, nell’ultima
parte del biennio precedente la dichiarazione di fallimento e, in particolare, dal 4 luglio 2005 al 30 settembre 2005, la
carica di Consigliere e di Delegato alla Rappresentanza della Società Pievigina Calcio S.r.l., contribuendo alla cattiva
gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società
(vedi copia atto di deferimento allegata).
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Procuratore Federale Vicario,
rilevato che il Presidente Federale, preso atto del fallimento della società Pievigina Calcio S.R.L., ha deliberato di
revocare l'affiliazione alla società fallita (comunicato ufficiale n. 168/A del 20 febbraio 2006);
rilevato, sulla base dell'attività istruttoria espletata da questo Ufficio, effettuata sulla base dei comunicati ufficiali federali e
dei fogli di censimento, che:
a) il Tribunale di Treviso ha dichiarato il fallimento della società Pievigina Calcio S.R.L. con sentenza del 30 settembre
2005;
b) nella stagione sportiva 2003/2004 la società Pievigina Calcio S.R.L. ha disputato il campionato di serie D;
c) nella stagione sportiva 2004/2005 la società Pievigina Calcio S.R.L. ha disputato il campionato di Eccellenza
organizzato dal Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti;
d) nella stagione 2005/2006 la società Pievigina Calcio S.R.L. ha partecipato, fino alla revoca dell'affiliazione, al
Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente
Federale, preso atto del fallimento e dell'avvenuta acquisizione del complesso aziendale da parte della società
Pievigina Calcio 1924, ha deliberato di affiliare quest'ultima mantenendo in capo alla stessa i diritti derivanti
dall'anzianità di affiliazione e di trasferire il titolo sportivo ed il parco tesserati (C.U. n. 168/A del 20 febbraio 2006);
e) come si rileva dalla visura camerale storica, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento la Società é stata
amministrata da un Consiglio di Amministrazione così costituito:
~ dal 30 settembre 2003 al 18 novembre 2003
Mazzocco Rinaldo - Presidente
Recchia Agostino, Eberle Giorgio, De Faveri Marino, Frattina Luigi, Donadel Antonio, Spina Enrico;
~ dal 19 novembre 2003 al 3 luglio 2005
De Conto Lucio - Presidente
Stella Angelo, Gallina Luciano, Donadel Antonio, Mazzocco Rinaldo
~ dal 4 luglio 2005 al 30 settembre 2005
De Conto Lucio - Presidente
Mazzocco Rinaldo, Stella Angelo, Menin Massimo, Bernardi Maurizio, Fornasier Raffaele, Lorenzon Roberto;
f) come si rileva dai fogli censimento depositati presso la competente Lega, nel biennio antecedente la dichiarazione di
fallimento il Consiglio Direttivo della Società è stato cosi costituito:
~ dal 30 settembre 2003 al 24 novembre 2003
Mazzocco Rinaldo - Presidente
Donadel Antonio - Vice Presidente
~ dal 25 novembre 2003 al 30 settembre 2005
De Conto Lucio - Presidente
Stella Angelo - Vice Presidente
atteso che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti
nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente
biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento";
preso atto del parere interpretativo della Corte Federale nel quale si evidenzia che per l'accertamento dei profili di colpa
dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione
che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione
del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in
particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007);
tenuto conto che:
a. i Signori Recchia Agostino, Eberle Giorgio, De Faveri Marino, Frattina Luigi e Spina Enrico hanno rivestito la carica di
Consiglieri per un periodo di tempo molto breve all'inizio del biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento e non
sono stati tesserati non essendo indicati quali dirigenti nei fogli di censimento;
b. il Sig. Gallina Luciano ha rivestito la carica di Consigliere, non ha mai fatto parte del Consiglio Direttivo nè ha assunto
funzioni rilevanti in ambito federale e non è stato tesserato non essendo indicato quale dirigente nei fogli censimento;
c. i Signori Bernardi Maurizio, Fornasier Raffaele e Lorenzon Roberto hanno rivestito la carica di Consiglieri per un
periodo di tempo breve e non sono stati tesserati non essendo indicati quali dirigenti nei fogli di censimento;
ritenuto che, in ragione della carica sociale rivestita, dei poteri esercitati nonché della partecipazione attiva alla gestione
sociale quali componenti del Consiglio Direttivo e/o delegati alla rappresentanza della società, le responsabilità gestionali
nel biennio precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento della società vanno attribuite ai Signori De Conto Lucio,
Stella Angelo e Menin Massimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, rilevava la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’udienza.
Nell’udienza del 6/12/2011 sono risultati presenti :
- il Sig. Lucio DE CONTO Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti), rappresentato dall’Avv.
Andrea Simboli
- la Dott. Serenella ROSSANO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Non si sono presentati :
- il Sig. Angelo STELLA Vice Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti)
- il Sig. Massimo MENIN Consigliere C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti), che ha depositato una
memoria difensiva
Nel corso della stessa il rappresentante della Procura Federale, Dott. Serenella Rossano, manifestava la disponibilità ad
un’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 23 del C.G.S.
L’Avv. Simboli, chiedeva un termine per adeguatamente valutare la convenienza della soluzione prospettata dalla Procura
Federale, argomentando, tra l’altro, di non avere i poteri per eventualmente accedere alla pattuizione.
Veniva allora rinviata l’udienza al 24 gennaio 2012 e la Procura federale veniva invitata ad acquisire dal Curatore del
fallimento della società Pievigina, onde poi trasmetterla alla Commissione, la documentazione relativa al predetto
fallimento; in particolare, le istanze di fallimento, la sentenza dichiarativa del fallimento, per le parti ostensibili, la
dichiarazione ex articolo 33 R.D. 267/1942 per le parti ostensibili, il verbale definitivo dello stato passivo, la proposta di
concordato fallimentare e la relativa sentenza di omologazione.
La Procura, il 19 gennaio 2012 depositava le istanze di fallimento 28 aprile 2005, l’estratto della sentenza di fallimento, la
relazione ex articolo 33 R.D. 267/1942, il verbale definitivo dello stato passivo, la proposta di concordato fallimentare, la
sentenza di omologazione del concordato.
Nell’udienza del 24/1/2012 sono risultati presenti :
- il Sig. Lucio DE CONTO Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti), rappresentato dall’Avv.
Andrea Simboli
- la Dott. Serenella ROSSANO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Non si sono presentati :
- il Sig. Angelo STELLA Vice Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti)
- il Sig. Massimo MENIN Consigliere C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti), che ha depositato una
memoria difensiva
Le parti non hanno aderito alla possibilità di applicare la sanzione nei modi di cui all’articolo 23 del C.G.S.
La Procura federale ha allora esposto le ragioni che hanno portato al deferimento, esponendo, in particolare, come la
società, per mezzo dei suoi amministratori, abbia omesso il pagamento di somme pacificamente dovute, come stabilito
dalla Commissione Accordi Economici della F.I.G.C.-L.N.D. in data 20 maggio 2005, sia per compensi ai calciatori, sia per
oneri contributivi ed assistenziali, proseguendo nell’inadempimento anche a fronte di un giudicato, così ulteriormente
violando esplicite norme federali.
La difesa del signor De Conto ha rilevato che l’articolo 21 delle N.O.I.F. non costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva
e che dalla documentazione prodotta dalla stessa Procura Federale, in particolare dalla relazione del Curatore, prof.
Ronzani, non sussiste alcun comportamento censurabile sotto l’aspetto penale o civile. Il ritardo nei pagamenti, ha
proseguito la difesa del deferito, è dovuta ad una prassi delle società sportive, per quanto deprecabile, ed all’aumento
delle spese di esercizio e di gestione. Rileva, infine, l’Avv. Simboli, che i calciatori Andrea Giordana e Filippo Bordin sono
stati pagati in sede concordataria ed in misura concordataria.
La procura ha concluso chiedendo l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni quattro a carico del signor Lucio
Angelo De Conto, all’epoca dei fatti Presidente la società, dell’inibizione per anni tre a carico del Sig. Angelo Stella,
all’epoca dei fatti Vice Presidente della società, dell’inibizione di anni uno per il Sig. Angelo Menin, all’epoca dei fatti
Consigliere della società.
L’avvocato Simboli ha concluso chiedendo dichiararsi l’insussistenza di alcuna condotta che possa avere rilevanza sotto
l’aspetto disciplinare.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Dà preliminarmente atto che il Sig, Massimo Rag. Menin ha presentato “osservazioni a difesa”, datate 17 novembre 2011
ma trasmesse a mezzo fax il 5 dicembre 2011, nelle quali afferma di non avere svolto alcuna funzione ufficiale e di
essersi limitato a riordinare la corrispondenza.
Si tratta di dichiarazioni che non hanno alcun riscontro probatorio e che, per contro, confliggono con documenti ufficiali,
donde non possono in alcun modo essere valorizzate.
Rileva che la difesa, tecnica, del Sig. Lucio Angelo De Conto si è riportata sostanzialmente alla relazione del Curatore
Fallimentare, Avv. Prof. Pierluigi Ronzani, per sostenere che, come in essa certificato, non sussistono comportamenti
censurabili da parte degli amministratori della società. Ebbene, la relazione del Curatore non nega che siano sussistenti i
fatti posti alla base del deferimento. In essa, in vero, è accertato il fatto che siano stati chiusi gli esercizi amministrativi con
risultati negativi. Il Curatore, tuttavia, considera tutto ciò “caratteristica comune alla maggioranza delle società sportive
che mirano a diffondere e promuovere la pratica dell’attività sportiva”. Le su riportate considerazioni del Curatore, al di là
della loro opinabilità, pur ritenute idonee a giustificare una assenza di responsabilità in ambito civile e penale, non
possono in alcun modo avere rilievo nell’ordinamento della F.I.G.C. e, in particolare, in ambito disciplinare.
Va infatti considerato che le Norme Federali censurano comportamenti come quelli tenuti dagli amministratori della
Pievigina, che – come ha rilevato la Procura Federale – costituiscono anche violazione del combinato disposto degli
articoli 89 CGS, 94 ter 11 (applicabile ratione temporis) delle N.O.I.F. e 6 bis C.G.S. Ne consegue, visto anche il parere
interpretativo 28 giugno 2007 della Corte Federale, e le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale in casi uguali
(C.U. 57/CDN, procedimento 537 – Fallimento Torino Calcio S.p.A.; procedimento 95 – Fallimento Pisa Calcio S.p.A) la
sussistenza dei presupposti per la “preclusione” di cui all’articolo 21, commi 2 e 3 , delle N.O.I.F..
Per gli esposti motivi
valutato quanto esposto dalle parti in udienza;
esaminato e valutato quanto prodotto in giudizio dalla Procura Federale;
preso atto e valutata l’entità dei provvedimenti sanzionatori proposti dal Rappresentante della Procura
La Commissione Disciplinare Territoriale,
dispone
di applicare le seguenti sanzioni :
- a carico del Sig. Lucio DE CONTO Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti) l’inibizione a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni quattro;
- a carico del Sig. Angelo STELLA Vice Presidente C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti) l’inibizione a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni tre;
- a carico del Sig. Massimo MENIN Consigliere C.D. Pievigina Calcio S.r.l. (all’epoca dei fatti) l’inibizione a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni uno.
Si precisa che i provvedimenti disciplinari sopra indicati hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presenteComunicato.
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