COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Ivan ANDRIANO – Calciatore A.C.D. Mussolente – del Sig. Mario ZANCHETTA – Presidente A.C.D. Mussolente – della Società A.C.D. MUSSOLENTE
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
Nei confronti :
- del Sig. Ivan ANDRIANO – Calciatore A.C.D. Mussolente
- del Sig. Mario ZANCHETTA – Presidente A.C.D. Mussolente
- della Società A.C.D. MUSSOLENTE
La Procura Federale con atto del 16/1/2012, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Sig. Ivan ANDRIANO – Calciatore A.C.D. Mussolente
per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, art. 10, comma 6 e art. 22, comma 8 del Codice di Giustizia
Sportiva per violazion dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato alle gare : Mussolente-Sarcedo
dell’11.9.2011 e Rossano-Mussolente del 18.9.2011, valevoli per il Campionato di Promozione – Girone “B” della
stagione 2011/2012 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come succintamente
descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
Il Sig. Mario ZANCHETTA – Presidente A.C.D. Mussolente
per rispondere della violazione delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, art. 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia
Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 11.09.2011 e 18.09.2011 n.
2 distinte gara valevoli per il Campionato di Promozione – Girone “B”, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati
partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti,
malgrado il calciatore Andriano Ivan non ne avesse tiolo in quanto squalificato a seguito di decisione del Giudice
Sportivo, così come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento);
La Società A.C.D. MUSSOLENTE
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia
Sportiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato.
Il deferimento é fondato sui motivi che sono stati ampiamente descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento stilato
dalla Procura Federale della F.I.G.C. e fatto pervenire alle parti deferite.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’udienza.
Nell’udienza del 14/2/2012 sono risultati presenti :
- Il Sig. Ivan ANDRIANO Calciatore Mussolente
- Il Sig. Mario ZANCHETTA Presidente Mussolente
- la Società A.C.D. Mussolente rappresentata dal Sig. Mario Zanchetta
- il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente alle parti deferite presenti le ragioni del deferimento,
evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, precisando che la Procura Federale é disposta ad
applicare il disposto di cui agli articoli 23 e 24 del C.G.S. nei confronti della Società Mussolente, soltanto per la parte
riguardante la sanzione pecuniaria da infliggere, quantificata nella misura finale di € 500.00, mentre gli stessi articoli non
possono essere considerati per gli altri soggetti deferiti (il Sig. Ivan Andriano e il Sig. Mario Zanchetta).
Il Sig. Zanchetta ha dimostrato il suo assenso per l’irrogazione del suddetto provvedimento amministrativo a carico
dell’A.C.D. Mussolente.
A questo punto Il Dott. Postiglione, chiede l’adozione delle ulteriori seguenti sanzioni, che ha quantificato come segue :
- a carico del Sig. Mario ZANCHETTA : Presidente A.C.D. Mussolente : inibizione per mesi 24 (art. 10 C.G.S.);
- a carico del calciatore Ivan ANDRIANO : squalifica per anni 2 (art. 10 C.G.S.);
- a carico della società A.C.D. Mussolente : 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di
Promozione 2011/2012.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visti gli articoli 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2
del predetto articolo 23 e 24 del C.G.S. per quanto attiene la sanzione pecuniaria da applicare all’A.C.D. Mussolente;
per quanto riguarda le sanzioni da adottare nei confronti dei Signori Zanchetta e Andriano, la C.D.T. osserva l’assoluta
sproporzione delle sanzioni tabellari previste dall’art. 10 del C.G.S. al caso de quo :
dispone
di infliggere i seguenti provvedimenti :
- a carico del Sig. Mario ZANCHETTA : Presidente A.C.D. Mussolente : sanzione della inibizione di mesi 2, a far
data dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;
- a carico del Sig. Ivan ANDRIANO : calciatore A.C.D. Mussolente : la sanzione della squalifica di giorni 30 a
far data dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;
- a carico della società A.C.D. MUSSOLENTE : a) sanzione dell’ammenda di € 500,00;
b) 2 punti di penalizzazione da applicarsi al campionato di Promozione
2011/2012.
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